Decreto 10 agosto 1984
Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni
(G.U. 10 ottobre 1984, n. 279)
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Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (23 Dicembre 2015 / ndr)
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958, con il quale è stato stabilito, a norma del citato art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il modello del registro infortuni, nonché i criteri e le modalità relative;
Considerata la opportunità di stabilire, in alternativa al modello di cui al predetto decreto 12 settembre 1958, un nuovo modello di registro infortuni in relazione alle esigenze delle aziende di avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed al conseguente decentramento delle registrazioni medesime;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D.
Articolo 2
Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E.
L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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