UNI 11560:2022 | Guida sistemi di ancoraggio permanenti in copertura
ID 17048 | 09.07.2022 / Documento di approfondimento allegato
Documento di approfondimento sulla norma tecnica UNI 11560:2022 relativa ai criteri per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura. Predisposta "Scheda di registrazione delle ispezioni" di cui all'Appendice C.
La UNI 11560 è una delle norme di "Buona tecnica" per il rispetto all'Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto del D.Lgs. 81/2008.
Fig. 0 - UNI 11560 / Buona tecnica Art. 115 D.Lgs. 81/2008
La UNI 11560:2022 tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati all'installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute e fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall'alto inerente i lavori sulle coperture.
I lavori su coperture espongono gli utilizzatori al pericolo di caduta dall'alto.
I sistemi di ancoraggio in copertura, utilizzati congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute, sono utili a ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto.
Tuttavia, per l'esistenza di differenti tipologie di sistemi di ancoraggio in copertura, di differenti tipologie di coperture, di differenti materiali su cui è effettuata l'installazione dei sistemi di ancoraggio e di differenti tipologie di lavorazioni previste, la valutazione del rischio non può che essere effettuata caso per caso.
Per l’individuazione di un sistema di ancoraggio idoneo è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per gli utilizzatori, condizioni lavorative.
L'utilizzo di un sistema di ancoraggio efficace è essenziale per ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto. Sistemi di ancoraggio non efficaci (quali, per esempio quelli non correttamente progettati, installati, ispezionati e utilizzati) possono provocare la caduta dell'utilizzatore, esponendolo a rischi elevati per la sua salute e sicurezza.
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
[…]
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
[…] estratto UNI 11560:2022
3 Termini e definizioni
...
3.31 sistema di ancoraggio puntuale: Insieme di più ancoraggi puntuali in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su più punti non scorrevoli. (Vedere figura 5).
Legenda
a) Ancoraggio su piano di lavoro
b) Ancoraggio su parete adiacente
1 Ancoraggio puntuale
2 Piano di lavoro
3 Parete adiacente
Figura 5 Esempio di sistema di ancoraggio puntuale
...
4 Valutazione del rischio
4.1 Generalità
La presente norma fornisce indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione. Un supporto propedeutico all’analisi del rischio, relativamente alla classificazione delle coperture, è riportato in appendice A, informativa.
Compito della valutazione dei rischi è quello di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorativa se è presente un rischio grave, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che l'utilizzatore non sia in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. Ciò significa che si deve valutare l’esposizione al rischio dell'utilizzatore.
La figura 7 mostra uno schema metodologico generale per la valutazione di ogni singolo rischio specifico.
Figura 7 Schema metodologico generale per la valutazione di ogni singolo rischio specifico
*) Prima dell’utilizzo del sistema di ancoraggio, deve essere previsto un idoneo e specifico piano operativo di sicurezza come indicato al punto 4.4.
Nota 2 La fase di “Identificazione del pericolo e analisi del rischio” include le tecniche di valutazione del pericolo e analisi del rischio che godono della caratteristica di affidabilità dei risultati.
Nota 3 Le fasi “Individuazione ed adozione delle misure organizzative e/o tecniche” e “Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva” possono essere eseguite sia in parallelo che in serie e con interscambio di informazioni.
[...]
9.2.5 Controlli
Il prospetto 1 illustra i controlli relativi alla presenza della documentazione di cui al punto 7, obbligatoria o facoltativa, durante le ispezioni di cui ai punti 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4.
Prospetto 1 Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio
Il prospetto 2 illustra i controlli relativi al sistema di ancoraggio che devono essere effettuati durante l'ispezione prima dell’uso e periodica.
Prospetto 2 Controlli sul sistema di ancoraggio
Il prospetto 3 illustra i controlli sulla struttura di supporto e sugli ancoranti che devono essere effettuati durante l'ispezione prima dell’uso e periodica.
Prospetto 3 Controlli sulla struttura di supporto e sugli ancoranti
Riguardo alla struttura di supporto ed in considerazione della documentazione di cui al punto 7, si dovrebbe fare particolare attenzione al caso in cui alcuni componenti del sistema di ancoraggio non siano visibili dopo l'installazione e quindi alle eventuali azioni da intraprendere.
In appendice C informativa è riportata una scheda riassuntiva delle ispezioni. Essa riporta le informazioni relative alle tipologie di controllo previste nei prospetti 2 e 3 ed anche quelle eventualmente aggiuntive.
[...]
9.4 Registrazione
L'ispezione al montaggio (9.2.2), le ispezioni periodiche (9.2.3), le ispezioni straordinarie (9.2.4) e gli interventi di manutenzione (9.3) devono essere registrati su schede di registrazione i cui contenuti minimi sono i seguenti:
- riferimenti del committente;
- luogo e data di installazione;
- identificazione dell'installazione;
- per ciascuna delle ispezioni periodiche e per l'ispezione al montaggio: controlli effettuati, metodi utilizzati e risultati dei controlli;
- per ciascuna delle ispezioni straordinarie: controlli effettuati con i metodi utilizzati e i risultati dei controlli, interventi programmati e controlli sugli interventi con i metodi utilizzati e i risultati dei controlli;
- per ciascuna manutenzione: descrizione degli interventi effettuati.
La scheda di registrazione deve essere conservata dal committente.
[...]
APPENDICE C
Scheda di registrazione delle ispezioni (informativa)
In figura C.1 è dato un esempio di scheda riassuntiva delle ispezioni.
Figura C.1 Esempio di scheda riassuntiva delle ispezioni
[...] segue in allegato
Fonti
UNI 11560:2022
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 09.07.2022 | --- | Certifico Srl |
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