Interpello ambientale 10.06.2022 - Nuovo pontile presso darsena adibito a pesca
ID 16844 | 15.06.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 10.06.2022
Con nota prot. 53032 del 14/12/2021, assunta al prot n. 139528/MATTM del 14/12/2021 di pari oggetto, codesto Comune ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, chiedendo alla scrivente un parere in merito alla necessità di sottoporre alle procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA il progetto indicato in oggetto, che consiste, come rappresentato nella stessa nota, nella “realizzazione di un pontile sporgente dal litorale comunale che si distacca dalla passeggiata a mare e ne costituisce il prolungamento in mare; il pontile è anche destinato all’imbarco e sbarco di persone viaggianti su mezzi nautici pubblici e privati ed al carico e scarico di prodotti di pesca”.
In particolare, codesto Comune ha rappresentato che “L’opera pertanto non può essere ascrivibile nelle definizioni di porto dell’allegato II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, progetti di competenza statale, punto 11 (non è un porto e non ha gli elementi che caratterizzano un porto) né in quelle relative ai terminali marittimi di cui sempre al punto 11 (che riguarda pontili capaci di accogliere navi di stazza superiore a 1.350 t). Nonostante ciò, è sorto dubbio sulla necessità di sottoporre ex lege il progetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale. A tal fine si pone istanza a codesto spettabile Ministero per conoscere la corretta applicazione della normativa statale in materia ambientale su opere di tal genere. Resta ovvio che il progetto è in ogni modo soggetto a pareri e consensi, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa”.
Esaminato il quesito posto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’interpello in materia ambientale riguarda di istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, e pertanto è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue.
La normativa vigente in materia di VIA prevede che siano sottoposti a:
- Verifica di assoggettabilità di competenza statale - ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. - le tipologie progettuali elencate all’allegato II-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”), tra le quali:
- al punto 2.b) “porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”;
- al punto f) “porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”;
- al punto 2.h) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”.
- Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., le tipologie progettuali elencate nell’allegato II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (“Progetti di competenza statale”),
- punto 11) “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”.
La su-esposta normativa di riferimento offre indicazioni puntuali in merito alle strutture tipizzate, nonché individuate per caratteristiche dal legislatore.
Dalla disamina della planimetria allegata alla presente istanza, si evince che, nel caso di specie, l’opera de qua non risulta inquadrata in alcuna delle tipologie progettuali descritte dalle surichiamate disposizioni normative.
Ed infatti, il progetto proposto dall’interpellante prevede la realizzazione di un pontile utilizzabile unicamente per ormeggi temporanei di mezzi nautici e barche di determinate dimensioni (rectius, mezzi di stazza non superiore a 100 t.), localizzato in un’area compresa tra due spiagge, l’una balneare, l’altra protetta da opere fisse.
Ciò premesso, questa Direzione ritiene che il progetto afferente alla costruzione di un pontile non ricada nel campo di applicazione dalle disposizioni in materia di VIA a meno che questo non sia localizzato all’interno di un’infrastruttura portuale, nel qual caso la sua realizzazione ovvero modifica si configurerebbe come modifica del porto stesso.
Fonte: MITE
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