Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011
Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).
Direzione Centrale Prestazioni
Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476
Alle Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing.
Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti in questione e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.
Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
Al riguardo, infatti, si osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo.
Infine, per completezza di analisi, si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.
Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.
A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione1 ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.
Il Direttore Centrale
F.to Dr. Luigi Sorrentini
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