Decreto 22 marzo 2022 / Individuazione dei datori di lavoro CNVVF
ID 16312 | 04.04.2022 / Decreto allegato
Decreto 22 marzo 2022 Ministero dell'Interno - Decreto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’Interno 21 agosto 2019, n.127, recante individuazione dei datori di lavoro
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle articolazioni centrali e periferiche in cui si articolano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli altri compiti ivi previsti dall’articolo 18.
Art. 3 Individuazione del datore di lavoro
1. Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento' dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Capo del medesimo Dipartimento, al Capo del Corpo nazionale, ai Direttori delle Direzioni centrali, ai Dirigenti degli Uffici centrali, ai Direttori regionali e interregionali e ai Comandanti dei vigili del fuoco specificamente individuati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127 in ordine alla responsabilità sulla valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale fomiti al personale del Corpo nazionale, effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro, di cui al comma 1, provveda autonomamente agli acquisti.
3. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, anche se non indicate negli allegati A e B al presente decreto, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dalla figura indicata al comma 1 da cui dipende gerarchicamente l’ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.
4. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio “Viminale”, ricompreso nelle aree confinanti con via Agostino Depretis, via Palermo e via Milano, al Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari, di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni di cui al comma 4 in uso esclusivo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, individuate nel documento di valutazione del rischio, sono attribuite al Vice Capo Dipartimento Vicario del medesimo Dipartimento;
6. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni degli immobili al di fuori del Compendio “Viminale”, ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni o Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono attribuite al Direttore centrale che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
7. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nell’immobile di via Cavour, 5 - Roma sono attribuite al Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali.
8. Per le parti comuni di immobili ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni centrali o Uffici centrali, incardinati in differenti Dipartimenti, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione o dell’ufficio centrale di pari livello che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
Art. 4 Servizio di prevenzione e protezione
1. Ciascun datore di lavoro di cui agli allegati A e B al presente decreto, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione e Ufficio centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o presso le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Previe intese tra i predetti datori di lavoro, può essere istituito e organizzato un servizio di prevenzione e protezione comune avvalendosi del personale delle proprie strutture.
Art. 5 Oneri
1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, fatta salva ogni rivalsa dell’Amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolali della funzione di datore di lavoro o dei loro delegati.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del Ministro dell’interno in data 21 maggio 2007 è abrogato limitatamente alle parti relative alle Direzioni e agli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A (art. 3)
INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLE DIREZIONI CENTRALI E DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1) CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.
2) CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.
3) VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO.
- Per le parti comuni del compendia “Viminale” in uso esclusivo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4) DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e delle articolazioni dipendenti.
5) DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso all’ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale.
6) DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e delle articolazioni dipendenti.
7) DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile e delle articolazioni dipendenti.
8) DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per la formazione e delle articolazioni dipendenti.
9) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse umane.
10) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse finanziarie.
11) DIRETTORE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per l’amministrazione generale.
12) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
- Per le parti comuni dell’immobile di via Cavour, 5 - Roma.
ALLEGATO B (art. 3)
INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1) DIRETTORI REGIONALI E INTERREGIONALI.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione regionale o interregionale di competenza, ivi comprese le sedi delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche, i siti della rete di rilevamento della ricaduta radioattiva e i poli didattici regionali;
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso ai reparti volo di competenza;
- Nell’ambito del Comando regionale di area colpita - C.R.A. per tutte le attività connesse con la fase emergenziale.
2) COMANDANTI DEI VIGILI DEL FUOCO.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso al Comando di competenza.
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