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Linee guida MITE etichettatura imballaggi art. 219 co. 5 TUA

Linee guida etichettatura ambientale imballaggi 2022

Linee Guida etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 co. 5 del TUA (MITE 27.07.2022)

ID 16183 | 22.11.2022 / In allegato Linee guida MITE del 27.07.2022 adottate con DM n. 360/2022

Update 19 Aprile 2022 / Notifica Decreto MITE n. 114 del 16 marzo 2022 - Standstill period 08.07.2022

Notificato alla Commissione Europea il 7 Aprile 2022 (Numero di notifica: 2022/196/I), il "Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 114 del 16 marzo 2022, recante adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/06.

Il Decreto, salvo obiezioni, sarà pubblicato sul sito del Ministero al termine del periodo di sospensione di tre mesi (cd. "standstill period"), che scadrà l'8 luglio 2022.

L'etichettatura degli imballaggi entra in vigore il  1° gennaio 2023.

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE.

Il presente testo relativo alle “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, è stato elaborato tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge. Infatti, la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Inoltre, questo documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato più volte aggiornato sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema.

La presente versione potrà essere aggiornata o modificata periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (Nazionali e/o Comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le Associazioni di imprese.

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D.lgs 152/2006 (TUA)

Art. 219 comma 5, 5.1 e 5-bis

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 
5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.

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Fonte: MITE

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