Circolare INAIL 18 dicembre 2014 n. 62
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali
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1. PREMESSA
Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel "caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate [...]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti".
Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l’entrata in vigore della norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.
In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.
Per quanto riguarda l’interpretazione fornita in merito dall’Istituto, le linee guida, dopo aver affermato che quello delle deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei e "[...] oggetto di una minuziosa regolamentazione, con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque, attente alla rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione", escludono che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.
Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, "la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che - a causa della loro varietà e molteplicità - la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al "criterio della ragionevolezza" attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia".
Nella stessa nota si affermava, peraltro, che "Tali insegnamenti, come noto, sono stati riassunti ed illustrati nelle lettere del 4 maggio 1998 e dell’8 luglio 1999, ai cui contenuti, perciò, si fa pieno rinvio, con riserva di emanare specifiche direttive su particolari aspetti che, sulla base della concreta esperienza applicativa, dovessero rilevarsi ancora controversi".
Tutto ciò considerato, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, si ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di cui all’oggetto, per i motivi che di seguito si espongono.
2. ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AGLI EVENTI IN ITINERE OCCORSI DURANTE IL PERCORSO INTERROTTO O DEVIATO PER ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA
Successivamente all’emanazione delle citate "Linee guida", la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli "standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare".
D’altra parte, in tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "[...] non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità, perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività"4. La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che "[...] l’infortunio intanto e indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità [...], necessita che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto".
Ciò considerato, ai fini dell’ammissibilità a tutela degli eventi in questione, si rammenta che in alcuni Paesi europei e riconosciuta l’indennizzabilità degli infortuni occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni "necessitate" per il soddisfacimento di esigenze familiari.
A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che "la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza dei Paesi dell’Unione, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non regolamentato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana".
3. CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
4. EFFICACIA NEL TEMPO
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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Fonte: INAIL
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