Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinere - Casi e giurisprudenza
ID 16158 | Rev. 1.0 del 06.04.2022 / Documento completo in allegato
Il presente elaborato illustra la fattispecie del c.d. "infortunio in itinere" evidenziandone la casistica ed elencandone la prassi e la giurisprudenza di merito.
Infortunio in itinere
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n.1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”.
Vedi Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro
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(*) Porre attenzione al caso specifico
Schema 1 - Infortunio tragitto casa-lavoro
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Prassi INAIL
Circolare INAIL 18 dicembre 2014 n. 62 Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali
Circolare INAIL 25 marzo 2016 n. 14 Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede
Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n 52 Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta
Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011 Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).
Nota INAIL del 4 maggio 1998 Guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere
Circolare INAIL 8 luglio 1999 Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.
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Giurisprudenza di merito
Cassazione civile sez. lav. 08 aprile 2021 n.9375
In tema di infortunio in itinere, l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e tale principio va interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato; la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta per la conduzione del veicolo è equiparabile alla guida senza patente o con patente scaduta.
Cassazione civile sez. VI del 25 febbraio 2020 n.5119
Deve essere confermata la decisione dei giudici di appello che nell’ambito di una controversia per il risarcimento occorso ad un assicurato hanno statuito che se il contratto copre gli infortuni in itinere, ma non li definisce, si deve dunque ritenere che con tale espressione le parti abbiano inteso fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere” come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e quindi all’art. 2 d.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Alla stregua di tali norme non sussiste rischio in itinere quando il tragitto seguito dal lavoratore non sia necessitato, ma costituisca una “deviazione del tutto indipendente dal lavoro”.
Corte di cassazione ordinanza 8 novembre 2021 n. 32473
La dipendente di una Procura della repubblica, ottenuto il permesso di uscire dal diretto superiore e timbrato l’apposito cartellino in uscita, subiva un infortunio nel recarsi a un bar esterno per un caffè. In giudizio, la Corte le nega il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL, ricordando lo stato della giurisprudenza in ordine alla nozione di “occasione di lavoro” che giustifica l’indennizzo e concludendo che nel caso esaminato la lavoratrice si era volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso con l’attività lavorativa per soddisfare un bisogno procrastinabile e non impellente. In tal modo era stato interrotto il nesso causale tra lavoro e infortunio, irrilevante essendo il fatto che la pausa fosse stata autorizzata.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 06.04.2022 |
Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n. 52 Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011 Nota INAIL del 4 maggio 1998 Circolare INAIL 8 luglio 1999 |
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0.0 | 23.03.2022 | Certifico Srl |
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