Just Culture nella Sicurezza delle Ferrovie
ID 16058 | 15.03.2022 / Documento allegato
L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha aderito al Comitato interdisciplinare Just Culture.
Nato nell’ambito del Manifesto Just Culture promosso dal centro studi S.T.A.S.A, si pone come obiettivo la diffusione e lo sviluppo anche in Italia della “Just Culture”, ovvero una moderna cultura della sicurezza nella quale vengono facilitate la prevenzione e la segnalazione spontanea degli incidenti, anche lievi, al fine di attuare procedure riconosciute a sostegno di un solido sistema di gestione della sicurezza in organizzazioni complesse.
Il concetto di Just Culture
La Just Culture nasce in ambito europeo ed è oggi diffusa nel trasporto aereo e nel settore sanitario dove ha contribuito notevolmente ad abbassare i livelli di incidentalità. Con questo nuovo approccio alla cultura della sicurezza, gli operatori in prima linea o altre persone dell’organizzazione non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma per la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive. Un pilastro fondamentale del sistema è, in ambito giuridico, la prevenzione e l’individuazione della soglia del rischio accettabile.
Nel settore ferroviario, la direttiva (UE) 2016/798, recepita con il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50, ha introdotto la Cultura della Sicurezza, diffusa anche grazie all’attività dell’Agenzia europea per le ferrovie (EU Agency for Railways), che sta lavorando in collaborazione con le autorità nazionali per introdurre il concetto nei sistemi di gestione della sicurezza degli operatori e delle aziende al fine di promuovere la fiducia e l'apprendimento tra il personale, incoraggiandolo allo sviluppo della prevenzione.
L’attenzione di FS alla sicurezza
La cultura della sicurezza permea anche le attività condotte dalle società del Gruppo FS Italiane. In particolare RFI, recependo anche dettami del Regolamento UE 2018/762, oltre ad aver prodotto a fine 2019 e 2020 uno specifico progetto relativo alla cultura della sicurezza, che sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2021 e del 2022, ha modificato la propria Politica, Organizzazione e Manuale del SGS. Ha così realizzato un “Codice della Sicurezza” prendendo spunto dal “Codice Etico” societario e attivando iniziative, anche di concerto con la Direzione Internal Audit di RFI, quali caselle di posta elettronica per le segnalazioni da parte di tutto il personale di RFI nella logica, proprio, della Just Culture.
Allo stesso modo anche Trenitalia, sempre in linea con il Regolamento UE 2018/762, ha proceduto a modificare la sua politica di qualità implementando e promuovendo il concetto della Cultura della Sicurezza e della Qualità che prevede il coinvolgimento, ai diversi livelli, di tutto il personale nell’assunzione delle relative responsabilità per garantire la sicurezza a viaggiatori, personale e terzi, nonché alle cose e all’ambiente.
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La sicurezza delle ferrovie nell’Unione europea
Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
La direttiva mira a migliorare la sicurezza ferroviaria in tutta l’Unione rivedendo il ruolo delle autorità nazionali di sicurezza e ridistribuendo le responsabilità tra loro e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia»).
La direttiva costituisce uno dei tre atti legislativi che riguardano gli aspetti tecnici del quarto pacchetto ferroviario che mira a rivitalizzare il settore ferroviario e a fornire una migliore qualità del servizio e maggiori possibilità di scelta per i passeggeri. Essa si affianca al regolamento (UE) n. 2016/796 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alla direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità della rete ferroviaria dell’Unione.
A seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020, la direttiva è stata modificata dal regolamento (UE) 2020/698 e dalla direttiva (UE) 2020/700 per prorogare il termine per l’integrazione della direttiva nel diritto nazionale dei paesi dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
La direttiva stabilisce una serie di misure volte a sviluppare e migliorare la sicurezza e ad agevolare l’accesso al mercato per i servizi di trasporto ferroviario, tra cui:
- l’istituzione dell’Agenzia come ente che rilascia certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie che operano in più di un paese dell’Unione;
- la definizione delle responsabilità dei diversi organismi coinvolti nel sistema ferroviario europeo;
- lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza allo scopo di eliminare le norme nazionali e di conseguenza le barriere che ostacolano lo sviluppo di un unico spazio ferroviario europeo;
- la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza;
- l’istituzione da parte di ciascun paese dell’Unione di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
- la definizione di principi comuni per la gestione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al sistema ferroviario nei paesi dell’Unione e non si applica a:
- metropolitane;
- tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia e infrastrutture utilizzate esclusivamente da questi veicoli;
- reti che non fanno parte del sistema ferroviario dell’Unione e che effettuano soltanto servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, insieme alle aziende che operano esclusivamente su tali reti.
Sviluppo e gestione della sicurezza
- Nell’ambito delle rispettive competenze ai sensi del diritto dell’Unione europea, l’Agenzia e i paesi dell’Unione sono responsabili del mantenimento e del miglioramento della sicurezza ferroviaria con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti.
- I paesi dell’Unione sono altresì tenuti a garantire che:
- - le misure relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza seguano un approccio sistemico;
- - la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell’Unione e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie.
Metodi e obiettivi comuni di sicurezza
- La valutazione dei livelli di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti di sicurezza vengono stabiliti mediante metodi comuni di sicurezza. In particolare, metodi comuni per:
- - la valutazione del rischio;§
- - la valutazione della conformità per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza;
- - la vigilanza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e per il monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e degli organismi responsabili della manutenzione delle linee ferroviarie;
- - la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza a livello europeo e nazionale.
- Gli obiettivi minimi di sicurezza che devono essere raggiunti dal sistema ferroviario europeo nel suo insieme sono stabiliti negli obiettivi comuni di sicurezza. Gli obiettivi comuni di sicurezza possono assumere la forma di criteri di accettazione del rischio o di obiettivo dei livelli di sicurezza.
Certificato di sicurezza unico
- L’accesso alle infrastrutture ferroviarie dell’Unione sarà concesso solo alle società in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia o dalle autorità di sicurezza nazionali competenti.
- Lo scopo del certificato è dimostrare che la società in questione ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell’area di esercizio prevista.
Emendamenti a seguito dell’epidemia di Covid-19
- La Direttiva (UE) 2016/798 sarebbe dovuta entrare in vigore dal 16 giugno 2020. Tuttavia, allo scopo di fornire al settore ferroviario una maggiore certezza giuridica e flessibilità per far fronte alle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19, è stata adottata la direttiva (UE) 2020/700 (di modifica) per estendere i periodi di recepimento e abrogazione della Direttiva (UE) 2016/798 (originariamente fissato per il 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020). Essa allinea inoltre le date di applicazione dei metodi comuni di sicurezza con le scadenze riviste.
- Il regolamento (UE) 2020/698 stabilisce misure specifiche e temporanee in vista dell’epidemia di Covid‐19 concernenti il rinnovo o l’estensione di determinati certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di alcuni controlli periodici e formazione periodica in determinati settori della legislazione sui trasporti. Il regolamento estende i limiti di tempo stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda il rinnovo dei certificati unici di sicurezza che scadono tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e la validità delle autorizzazioni di sicurezza che scadono tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 entro 6 mesi.
Modifica per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica
Il regolamento (UE) 2020/1530 estende la definizione di autorità nazionale preposta alla sicurezza a qualsiasi organismo incaricato da un paese dell’Unione e da un paese extra-Unione e ne stabilisce le modalità.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La Direttiva (UE) 2016/798 è in vigore dal 15 giugno 2016 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 16 giugno 2020. Questa data è stata ulteriormente prorogata modificando la direttiva (UE) 2020/700 fino al 31 ottobre 2020.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
- Trasporto su rotaia: un accordo epocale garantirà ai passeggeri servizi ferroviari migliori – comunicato stampa (Commissione europea).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).
Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
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