Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro / Marzo 2022
ID 16039 | 14.03.2022 / Documento completo allegato
Il Vademecum illustrata la Procedura di Comunicazione/denuncia infortuni sul lavoro in riferimento a quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124, denuncia fini assicurativi ed il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di cui all’Art. 18 comunicazione a fini statistici. Riportate Sanzioni previste. Segnalate e linkweb alle principali Circolari d’interesse.
Il Vademecum è suddiviso in 4 parti:
A. Denuncia infortunio a fini statistici
B. Denuncia infortunio a fini assicurativi
C. Sanzioni omessa denuncia di infortunio
D. Circolari d’interesse
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La Comunicazione INAIL di infortunio sul lavoro deve essere fatta a fini statistici secondo quanto riportato dall’Art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed a fini assicurativi (denuncia) secondo quanto riportato dall’Art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.
A. Denuncia infortunio a fini statistici
Fig. 1 - Comunicazione/denuncia infortunio
Infatti il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede all’Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
…
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Fig. 2 - Comunicazione infortunio a fini statistici e informativi
(N) Comunicazione infortunio sup 3 gg / obbligo assolto con la denuncia di cui all'Art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124
L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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B. Denuncia infortunio a fini assicurativi
Art. 53. Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. (2)
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morta o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. (2)
Fig. 3 - Denuncia dell'infortunio (datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo) Fini assicurativi (*)
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. (2) Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio)) sia nel territorio nazionale sia all'estero. (2)
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. (2) Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. (2)
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. (2) I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.(1)
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(1) La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1 comma 1 lettera d) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni".
(2) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) che "Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) all'articolo 53: 1) al primo comma [...] il terzo periodo e' soppresso; [...] 3) al quinto comma [...] il quarto periodo e' soppresso. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 22/03/2016.
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Art. 54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. (5) La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica sicurezza del Comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso il primo lungo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia e' fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorita' portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. (3) (4) (5)
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(3) La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che le violazioni previste dal presente articolo non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
(4) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 32, comma 6, lettera a)) che "l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 7) che ""Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro".
(5) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 22/03/2016.
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L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
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C. Sanzioni omessa denuncia di infortunio
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Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
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D. Circolari d’interesse
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Circolare Inail 27 giugno 2013 n. 34
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Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016
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Circolare Inail 12 ottobre 2017 n. 42
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Circolare Inail 24 settembre 2018 n. 37
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Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021
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Collegati
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Circolare Inail 27 giugno 2013 n. 34
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Circolare Inail 24 settembre 2018 n. 37
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