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Direttore tecnico della produzione del legno strutturale (DTP)

Direttore tecnico produzione di elementi in legno strutturale  DTP

Direttore tecnico della produzione dei Centri di lavorazione del legno strutturale (DTP)

ID 16031 | 11.03.2022 / Documento completo allegato

Documento sul Direttore tecnico della produzione dei Centri di Lavorazione del legno strutturale (DTP), funzioni e formazione in accordo con il DM 17.1.2018 (NTC 2018) e Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.

Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale.

Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”.
Inoltre, il medesimo paragrafo prevede che “I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme.”

A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento che definisce i requisiti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati.
Tale Schema ha l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi. Si consentirà così al STC di procedere celermente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, garantendo allo stesso tempo la necessaria uniformità di valutazione.

Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento, la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018 (Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.), al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021.

Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato.

La mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento. Di conseguenza verranno meno i requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC.


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Corsi di formazione e aggiornamento

Il candidato, per accedere al corso, dovrà dimostrare attraverso idonei documenti il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (somma di formazione ed esperienza): (*) (**):

Formazione Esperienza lavorativa
Diploma di scuola secondo grado ad indirizzo tecnico almeno 7 anni
Laurea breve in discipline attinenti al settore
(quale ad esempio architettura, ingegneria, scienze forestali)
almeno 5 anni
Laurea Magistrale in discipline attinenti al settore
(quale ad esempio architettura, ingegneria, scienze forestali)
almeno 3 anni

(*) Da Schema di Regolamento per la definizione dei requisiti per l’approvazione dei Corsi di formazione e aggiornamento per “Direttore Tecnico della Produzione"/  non emanato.

(**) Le NTC 2018 riportano. oltre al corso, solo “comprovata esperienza”, per il Direttore Tecnico della produzione.
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segue in allegato

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