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Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2022

Piano nazionale controllo prodotti chimici 2022

Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2022

Ministero della Salute, 03 Marzo 2022

Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015

Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH 
- Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio)

Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
- verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP

Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il 31 gennaio 2023 le Regioni e le Province autonome trasmettono all’ACN REACH-CLP il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-10. Entro il 31 marzo 2023 le Regioni e le Province autonome trasmettono all’ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2022 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2023 le Regioni e le Province autonome trasmettono all’ACN REACH-CLP il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto pilota sulla classificazione delle miscele entro i termini che saranno successivamente comunicati.

Fonte: Ministero della Salute

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