CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III C.A.
ID 15897 | 26.02.2022 / Documento completo allegato
Il Documento illustra la norma tecnica CEI 11-15 di riferimento per i lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III. La norma costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dail D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 4 febbraio 2011 in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori. Presenti Schemi di sintesi del quadro tecnico-legislativo.
Estratto
CEI 11-15 (2011) Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata
La presente quarta edizione della Norma italiana CEI 11-15 trae origine dall’esperienza pregressa nel settore dei lavori sotto tensione sviluppatasi in conformità alle precedenti edizioni e fa riferimento imprescindibile alla Norma quadro CEI EN 50110-1 che delinea i tratti essenziali dell’argomento.
La regolamentazione nazionale del settore dei lavori sotto tensione sugli impianti a frequenza industriale oltre i 1 000 V si basa sul D.Lgs. 81/2008 (art. 82 comma 1) e in particolare sul Decreto 4 febbraio 2011: “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.
Art. 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(1)
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
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(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2) (3) (4)
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
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(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali
(1) (2) (3) (4)
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.
Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) | D (m) |
≤1 | 3 |
1 < Un ≤ 30 | 3,5 |
30 < Un ≤132 | 5 |
> 132 | 7 |
(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali
In particolare, la CEI 11-15 costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori.
Il decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.83 del 11.04.2011)
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
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CEI 11-27 e CEI 11-25 / CEI EN 50110-1 / CEI EN IEC 61472-2
La CEI 11-15 si applica ai lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.
La CEI 11-27 si applica ai lavori su impianti elettrici si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V in c.a. e 1 500 V in c.c.
La norma quadro sui lavori sotto tensione (EN) è la CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali.
Schema 1 - Quadro norme tecnico “Lavori sotto tensione”
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[box-note]CEI 11-15
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2 Campo di applicazione
La presente Norma riguardai lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 kV, da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza. Alcuni aspetti dei lavori sotto tensione effettuati in condizioni particolari, che possono discostarsi parzialmente da quelle qui definite, sono inoltre trattati nell’art. 11 ad essi dedicato. Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato non costituiscono lavori sotto tensione:
- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;
- uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
- uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
- utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
- lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1 000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’attenta analisi del rischio, adeguate precauzioni per prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione.
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3. Definizioni
Ai fini della presente Norma valgono le definizioni della Norma CEI EN 61472, della Norma CEI EN 50110-1 e le seguenti.
NOTA
Per agevolare l’utilizzo della presente Norma, sono state riportate alcune definizioni presenti nelle norme sopra citate.
3.1 commissione di controllo
struttura, individuata all’interno dell’Azienda autorizzata responsabile della procedura di controllo interno, finalizzata al monitoraggio della corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione.
3.2 parte attiva
conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione.
3.3 sistemi di Categoria II (seconda)
sistemi a tensione nominale oltre 1 000 V se in corrente alternata oppure oltre 1 500 V se in corrente continua, fino a 30 kV compresi.
3.4 sistemi di Categoria III (terza)
sistemi a tensione nominale maggiore di 30 kV.
3.5 lavoro sotto tensione
lavoro eseguito su parti attive di un impianto elettrico, che si trovano in tensione o che sono fuori tensione, ma non sono collegate a terra ed in cortocircuito.
È altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione delimitata dalla distanza DL così come definita nella Norma CEI EN 50110-1.
3.6 metodo di lavoro sotto tensione a distanza (con aste isolanti)
metodo di lavoro in cui l’operatore mantiene una distanza specificata dalla parte attiva su cui opera e da tutte le altre parti a tensione diversa dalla sua ed esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolanti.
3.7 metodo di lavoro sotto tensione a contatto (con guanti isolanti)
metodo di lavoro in cui l’operatore, opportunamente protetto dal punto di vista elettrico con guanti isolanti, e se necessario con altri indumenti isolanti, esegue il proprio lavoro in diretto contatto fisico con le parti attive in tensione su cui opera. Il lavoro a contatto non è consentito su impianti con tensione nominale superiore a 30 kV.
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4 Responsabilità
Nel presente articolo si evidenziano le attività di cui sono responsabili le Unità della conduzione dell’impianto elettrico (vedere. 3.17) e della realizzazione del lavoro (vedere 3.19)
4.1 Unità della conduzione dell’impianto elettrico
Le responsabilità di tale struttura sono:
a) predisposizione e realizzazione del piano di lavoro;
b) rispondenza ad adempimenti di legge e procedurali;
c) condivisione con l’unità della realizzazione del lavoro nella scelta metodologica e organizzativa del lavoro;
d) consegna dell’impianto al preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro con la relativa autorizzazione all’inizio dei lavori;
e) funzione di collegamento tra il preposto al lavoro e le altre funzioni durante il lavoro;
f) ricezione di conclusione del lavoro dal preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro.
4.1.1 Responsabile dell’impianto per i lavori (RI)
Fermo restando quanto definito in 3.18, il responsabile dell’impianto per i lavori, in particolare, interviene o delega un’altra persona per lo svolgimento delle attività assegnate all’Unità di appartenenza di cui ai punti succitati.
4.2 Unità della realizzazione del lavoro
Le responsabilità di tale struttura sono:
a) verifica preliminare e la condivisione con l’unità della conduzione dell’impianto elettrico della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un sopralluogo;
b) predisposizione del piano d’intervento;
c) organizzazione degli operatori;
d) verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro;
e) esecuzione del lavoro;
f) verifica della formazione e abilitazione dei componenti la squadra “lavori sotto tensione”.
4.2.1 Preposto al lavoro (PL)
Il preposto al lavoro sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:
- recepimento e condivisione del piano di intervento;
- conduzione operativa dei lavori secondo il piano d’intervento;
- verifica all’inizio e durante l’attività, della sussistenza delle condizioni previste dal piano d’intervento;
- assegnazione dei compiti ai diversi operatori;
- illustrazione degli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati, eventualmente coadiuvato da liste di controllo;
- disposizione spaziale di uomini e mezzi;
- controllo del comportamento del personale, anche in relazione all’uso di attrezzature e DPI;
- funzione di collegamento con il responsabile dell’impianto e con le altre figure interessate ai lavori;
- decisioni concernenti l’inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;
- valutare e giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell’isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare;
- verifica dell’efficacia delle comunicazioni sia con il responsabile dell’impianto sia con i posti di presidio da dove è possibile compiere manovre su ogni interruttore a tutte le estremità dell’impianto su cui si deve lavorare.
Se lo ritiene opportuno, all’inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, il preposto, impiegando i mezzi a sua disposizione, fa effettuare la misura delle distanze da rispettare nel corso dell’intervento e la loro applicabilità alla situazione reale.
Il preposto al lavoro opera normalmente al suolo. In caso contrario, egli deve mantenere una posizione che gli consenta di poter controllare i reali movimenti degli operatori che dirige. Il preposto al lavoro consente l’accesso alle zone interessate ai lavori sotto tensione solo agli operatori abilitati a tale compito. Verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, comprese quelle da adottare in caso di emergenza, accedano alle zone che li espongono al rischio tipico dei lavori sotto tensione.
Il preposto al lavoro frequenta appositi corsi di formazione e segnala tempestivamente al responsabile dell’Unità della realizzazione del lavoro eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature e DPI e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
5 Organizzazione e controllo
5.1 Generalità
Per l’esecuzione di lavori sotto tensione è necessario attuare un’organizzazione che funzioni con un regime particolare. L’elevato livello di qualità richiesto per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori sotto tensione impone adozione di regole per le persone, per le strutture, per le procedure e per i sistemi in grado di assicurare in ogni caso con chiarezza il corretto funzionamento di tutta l’organizzazione. Devono essere previste procedure particolari per garantire nel tempo il mantenimento del livello di qualità richiesto e impediscano la perdita di controllo del processo.
a) Per quanto suddetto, l’azienda deve:
- istituire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi associati alle proprie attività;
- attuare, mantenere e migliorare continuamente il proprio sistema di gestione della sicurezza;
- assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata;
- essere in grado di dimostrare tale conformità.
b) L’azienda deve instaurare e promuovere una politica della sicurezza che, fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia, sia basata sui seguenti principi:
- essere appropriata alla natura ed all’entità dei rischi presenti in azienda;
- includere un impegno al miglioramento continuo;
- essere adeguatamente documentata e condivisa con tutto il personale.
c) L’azienda deve documentare e tenere aggiornata la documentazione sufficiente per assicurare che il proprio sistema di gestione della sicurezza possa essere compreso e applicato in modo efficace ed efficiente. A tal fine deve predisporre almeno:
- un documento (Manuale) contenente la visione d’insieme della documentazione del sistema di gestione della sicurezza;
- i registri, gli elenchi generali e gli indici dei documenti;
- le procedure;
- le istruzioni di lavoro.
L’azienda, ai fini della gestione della documentazione del sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni, Registri, ecc.) ha facoltà di scegliere il supporto più idoneo alla propria organizzazione (cartaceo, informatico, ecc.).
NOTA
Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, si potrebbe far riferimento alle Linee guida UNI-INAIL (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001, opportunamente adattati.
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6 .Procedure di lavoro
6.1 Generalità
L'azienda deve predisporre ed applicare idonee procedure per la corretta conduzione dei lavori sotto tensione, delle attrezzature e dei DPI al fine di garantire che i criteri ed i requisiti di sicurezza specificati siano soddisfatti.
In particolare, le procedure devono definire l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori. Devono altresì individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa delle aziende interessate, i rapporti tra le persone al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza.
L'azienda deve predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della presente Norma e con la propria politica dichiarata per la sicurezza.
Le procedure devono essere predisposte e documentate in modo da identificare, documentare, riesaminare approfonditamente ed approvare tutti i cambiamenti e le modifiche.
Le stesse devono riportare la data dell'ultima revisione ed il responsabile che l'ha effettuata.
Devono essere documentate in modo ordinato e sistematico, per quanto possibile redatte in modo semplice, chiaro e comprensibile al fine di consentire a tutti una immediata e univoca interpretazione.
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7 Attrezzatura e DPI
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8 Effettuazione dei lavori
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9 Distanze elettriche
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10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo
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11 Casi particolari
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1
CEI EN IEC 61472-2:2022
CEI 11-27 Tavola di concordanza (modifiche) Ed. 2021 / Ed 2014
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI 11-15
Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1