Barriere stradali: Quadro normativo IT e marcatura CE
ID 15772 | Rev. 1.0 del 29.09.2023 / Documento allegato
Il Documento illustra il quadro normativo delle barriere di sicurezza stradali dal D.M 18 febbraio 1992 n. 223 Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza, alla marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 305/2011 in accordo con la norma armonizzata UNI EN 1317-5.
Classificazione barriere di sicurezza stradali
È consuetudine, anche con riferimento a ciò che prescrive la normativa italiana (art. 1 D.M. 21/06/2004), classificare le barriere di sicurezza in relazione alla loro destinazione ed ubicazione.
Considerate le diverse zone che possono necessitare di una specifica protezione, le barriere si distinguono in:
1. barriere centrali da spartitraffico;
2. barriere bordo laterale;
3. barriere per opere d’arte (ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.);
4. barriere, o dispositivi, per punti singolari come quelle utilizzate per la chiusura di varchi, attenuatori d’urto per ostacoli fissi, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte, dispositivi per zone di transizione e simili.
[...]
Immissione nel mercato UE
L'immissione nel mercato UE delle barriere stradali di sicurezza presuppone la marcature CE di cui al Regolamento (UE) 305/2011 in accordo con la norma armonizzata UNI EN 1317-5.
Analisi del quadro normativo italiano
L’iter normativo in ambito nazionale in materia di dispositivi di ritenuta stradale risulta alquanto complesso ed articolato in quanto si sono succedute nel corso degli anni numerosi decreti normativi oltre che diverse circolari ministeriali. Nel seguito si cercherà di sintetizzare il quadro normativo nazionale evidenziando gli aspetti e le parti normative di interesse.
D.M 18 febbraio 1992 n. 223
La prima vera regola tecnica per la progettazione, validazione ed installazione delle barriere di sicurezza risale al 1992, anno in cui fu emanato il “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”: D.M 18 febbraio 1992 n. 223.
Con il D.M. 223/92 il problema barriere di sicurezza viene affrontato per la prima volta da un punto di vista “prestazionale” in termini di:
- adeguatezza strutturale della barriera, senza distacco di elementi
- contenimento dei veicolo, senza ribaltamento a scavalcamento
- sicurezza per gli occupanti del veicolo
- traiettoria di rinvio del veicolo < 1/3 angolo di impatto
Di seguito vengono sintetizzati gli articoli di interesse per le finalità suesposte.
Art. 2 D.M. 223 del 18.02.1992
Un aspetto di fondamentale importanza che viene introdotto nel presente decreto prevede che, per le nuove strade pubbliche extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, nonché nei casi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nei casi di ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione “pericolosa per l’ambiente esterno alla strada e per l’utente stradale”, i progetti esecutivi debbano essere obbligatoriamente dotati di un elaborato progettuale redatto da un ingegnere professionista.
Allegato 1 del D.M. 223 del 18.02.1992
Di seguito sono sintetizzati i contenuti dell’allegato 1 del presente decreto utili al progettista del PSS.
Art 1. Classificazione delle barriere di sicurezza in Spartitraffico, Bordo Laterale, Bordo Ponte, punti singolari;
Art 2. Finalità delle barriere stradali “redirezione del mezzo e assorbimento della aliquota più alta possibile dell’energia nell’urto”;
Art 3. Individuazione delle zone da proteggere;
Art. 4. Indice di severità degli impatti, ossia l’energia cinetica posseduta dal mezzo all’atto dell’impatto calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere Is = ½ (P/g) (v sen θ)²;
Art 5. Materiali costituenti le barriere;
Art 6. Classificazione delle barriere in relazione all’ “Indice di severità” A1, A2, A3, B1, B2, B3 con Is tra 5 e 1000 KNm;
Art 7. Criteri di scelta delle barriere di sicurezza in ragione del Tipo di Traffico;
Art 8. Procedure per l’omologazione;
Art 9. Modalità di prova delle barriere e criteri di giudizio ai fini dell’omologazione.
Decreto 3 giugno 1998
Le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. del 3 giugno 1998 riguardano in particolare l’introduzione di nuovi sistemi di ritenuta quali gli attenuatori d’urto e i terminali speciali. Inoltre, vengono definiti nuovi indici e parametri per la classificazione e la valutazione prestazionale dei dispositivi, primi fra tutti il Livello di contenimento (Lc) e l’Indice di severità dell’accelerazione (ASI).
Decreto 21 giugno 2004
Con il Decreto 21 giugno 2004 viene introdotta una nuova integrazione della norma che comporta un aggiornamento delle precedenti istruzioni tecniche e il recepimento ufficiale delle norme UNI EN 1317 (nelle parti 1, 2, 3, 4) che individuano la “classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d’urto e i relativi criteri di accettazione”. Nello specifico, particolare attenzione va rivolta alla modifica dell’art. 4 che, ai fini della classificazione della severità degli impatti, prevede di utilizzare:
- l’Indice di Severità della Accelerazione, A.S.I.;
- l’Indice di Velocità Teorica della Testa, T.H.I.V.;
- l’Indice di Decelerazione della Testa dopo l’Impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.
Art. 6 del DM n.2367 del 21/06/04
Con particolare riferimento alle attività e alle verifiche che devono essere sviluppate dall’ingegnere progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta stradale, si richiama l’attenzione su quanto prescritto dall’art. 6 delle Istruzioni Tecniche allegate al DM n.2367 del 21/06/04. In particolare, il progettista deve porre attenzione, nella stesura degli elaborati a:
- Ubicazione delle protezioni;
- Definizione delle classi di contenimento;
- Definizione del materiale;
- Definizione delle modalità di installazione;
- Definizione dei requisiti prestazionali;
- Scelta dei dispositivi accessori;
- Realizzazione dei drenaggi.
Circolare MIT n. 104862 del 15 novembre 2007
Nella Circolare MIT n. 104862 del 15 novembre 2007 vengono chiariti gli aspetti legati alla scadenza delle omologazioni dei dispositivi di ritenuta e della certificazione degli stessi. Nello specifico, i dispositivi di ritenuta, che dovranno rispondere alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, vengono certificati tramite i rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.
Circolare MIT n. 62032 del 21 luglio 2010
Di notevole interesse è la Circolare MIT n. 62032 del 21 luglio 2010 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito alcune questioni sollevate dagli operatori del settore sulla corretta applicazione delle norme relative alla progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. Gli aspetti trattati riguardano il campo di applicazione del D.M 18 febbraio 1992 n. 223, le tipologie di barriere, la destinazione e gli sviluppi minimi delle installazioni, la classe minima del dispositivo, la corretta applicazione della larghezza operativa e dello spazio di lavoro, la protezione di punti singolari, l’adattamento dei dispositivi alla sede stradale e la conformità degli stessi e delle modalità di installazione (Manuale per l’utilizzo e l’installazione del prodotto).
D.M. 28 giugno 2011 / Marcatura CE
Il D.M. 28 giugno 2011 “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”, è stato emanato per regolamentare la transizione verso la marcatura CE (Regolamento (UE) 305/2011) per la caratterizzazione dei prodotti. In esso si stabilisce che, in virtù della norma europea armonizzata EN 1317, dal 1/1/2011 i dispositivi di ritenuta utilizzati e installati debbono essere dotati di marcatura CE rilasciata da un organismo notificato e di dichiarazione CE di conformità rilasciata dal produttore o dal mandatario. Il Decreto prevede anche l’aggiornamento delle Istruzioni tecniche per l’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, riguardante anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, precisando che nel frattempo restano in vigore le Istruzioni del D.M. 21/6/2004.
Dettagli normativa IT
- Circolare LL.PP. del 11/07/1987 n.2337 “Legge 21 aprile 1962, n.181, art.1". Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l’impiego delle barriere di acciaio.
- D.M. LL.PP. del 18/02/1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 09/06/1995 n.2595 “Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.223.”
- D.M. LL.PP. del 15/10/1996 “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 15/10/1996 n.4622 “Istituti autorizzati all’esecuzione delle prove d’impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 16/05/1996 n.2357 “Fornitura e posa in opera dei beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.”
- D.M. LL.PP. del 03/06/1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini delle omologazioni.”
- D.M. LL.PP. del 11/06/1999 “Integrazioni e modificazioni al Decreto Ministeriale 3 giugno 1998, recante: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione, e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
- Circolare Ministero LL.PP. del 06/04/2000 “Art. 9 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n.223, e successive modificazioni: Aggiornamento delle circolare recante l’elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini dell’omologazione.
- D.M. LL.PP. del 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.”
Marcatura CE / UNI EN 1317-5
UNI EN 1317-5:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1317-5:2007+A1 (edizione marzo 2012) e tiene conto dell'errata corrige di agosto 2012 (AC:2012). La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità di barriere di sicurezza, attenuatori d'urto, terminali, elementi di transizione, parapetti per veicoli/pedoni.
La norma non si applica a barriere temporanee.
[...]
Sistema di attestazione di conformità
Il sistema di attestazione di conformità dei sistemi di trattenimento veicoli indicati nei prospetti da ZA.1.a a ZA.1.f, stabilito dalla Decisione della Commissione Europea 1996/579/CE (OJEU L254 dell'8.10.1996), come emendato dalla Decisione della Commissione Europea 1999/453/CE (OJEU L178 del 14.7.1999), è illustrato nel prospetto ZA.2 per gli impieghi previsti indicati e i livelli o le classi pertinenti.
Prospetto ZA.2 Sistema(i) di attestazione di conformità
[...]
Marcatura CE ed etichettatura
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA sono responsabili dell'apposizione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme del Regolamento (UE) 305/2011 e deve figurare sulla barriera di sicurezza stradale (oppure, quando questo non è possibile, sull'etichetta, sulla confezione o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio sulla bolla di consegna). Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:
a) numero di identificazione dell'organismo di certificazione, nome o marchio di identificazione e sede legale del produttore;
b) le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è apposta;
c) numero del Certificato CE di conformità o del certificato di controllo di produzione in fabbrica (ove pertinente), riferimento alla EN 1317-5:2007+A2:2012;
d) descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto;
e) le informazioni elencate nel prospetto ZA.1, da presentare come classi uguali o superiori ai livelli di soglia dichiarati;
f) "nessuna prestazione determinata" quando pertinente come alternativa.
L'opzione "nessuna prestazione determinata" (NPD) non può essere utilizzata quando la caratteristica è soggetta a un livello di soglia. Altrimenti, l'opzione NPD può essere utilizzata quando e dove la caratteristica, per un dato impiego previsto, non è soggetta a requisiti di regolamentazione nello Stato membro di destinazione.
La marcatura CE non è soggetta a limiti temporali, a meno che non intervengano modifiche della progettazione, dei materiali, delle costruzioni o dei criteri di prova.
Figura ZA.1.a Esempio di informazioni sulla marcatura CE per le barriere di sicurezza. Informazioni da riportare sul prodotto, sull'etichetta, sulla confezione e/o sui documenti commerciali
[...] segue in allegato
Fonti:
I dispositivi di ritenuta stradale
Decreto 18 febbraio 1992 n. 223
Decreto 21 giugno 2004
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
I dispositivi di ritenuta stradale
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 29.09.2023 | Decreto 1° aprile 2019 / DSM motociclisti Elenco sistemi omologati Decreto 21 giugno 2004 |
Certifico Srl |
0.0 | 18.02.2022 | --- | Certifico Srl |
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