Decreto 4 febbraio 2022
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi.
(GU n.38 del 15.02.2022)
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, di seguito regolamento, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di:
a) Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea;
b) Controlli ufficiali sugli operatori di cui all’art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037.
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Art. 2. Definizioni
Art. 3. Utilizzo di TRACES
Art. 4. Controlli ufficiali sugli operatori
Art. 5. Controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione
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Art. 6. Norme transitorie
1. Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica.
2. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.
3. Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. L’importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l’obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità a quanto indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.
6. Sino al 28 febbraio 2022 l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli opera in qualità di autorità di controllo per i controlli documentali e decisione sulla conformità della partita compresa la firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, con il supporto dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF per i previsti controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica.
7. Nelle more delle indicazioni della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento, l’autorità di controllo ai fini dell’art. 5, comma 5 del presente decreto applica le indicazioni riportate nell’allegato 2.
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ALLEGATO 1
Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli degli operatori di cui all’art. 2 del presente decreto
ALLEGATO 2
Valutazione della probabilità di non conformità delle partite biologiche e in conversione
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