Interpello ambientale 08.02.2022 - Nuovi criteri copertura superficiale finale discariche esistenti
ID 15751 | 14.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
QUESITO
Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:
- I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, possono essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o si applicano solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” così come modificato dal D.Lgs. 121/2020;
- D.Lgs. 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.
Al fine di circoscrivere l’ambito della questione posta con l’interpello ambientale in argomento occorre preliminarmente richiamare l’articolo 2 del D.Lgs. 121/2020, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie” che dispone l’applicazione delle norme specificate all'articolo 1, lettere i), n) e o), del citato decreto alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Tale disposizione, quindi, disciplina l’obbligo dell’applicazione della norma individuando inequivocabilmente quali siano i casi in cui le discariche, di nuova realizzazione o esistenti, debbano attenersi ai criteri costruttivi meglio esplicitati nell’allegato 1 del decreto legislativo in parola.
Infatti, l’articolo 1, lettera i) del D.Lgs. 121/2020 modifica sostanzialmente l’articolo 8, comma 1 del previgente D.lgs. 36/2003, introducendo altresì la lettera f-bis) che, proprio in relazione alle scelte costruttive impone che siano inseriti “accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati”.
La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.
Fonte: MITE
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