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FAQ PAF Rumore - Titolo VIII Capo II TUS

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FAQ PAF Rumore - Titolo VIII Capo II TUS

ID 15511 | 21.01.2022 / In allegato documento FAQ completo

FAQ PAF – Rumore (Titolo VIII Capo II TUS) del documento “Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi DA AGENTI FISICI – Indicazioni Operative, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS, approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/21”.

Decreto Legislativo 81/2008

Titolo VIII Agenti fisici
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 - Campo di applicazione
Art. 188 – Definizioni
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 190 - Valutazione del rischio
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria
Art. 197 – Deroghe
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

 FAQ RUMORE - TITOLO VIII CAPO II TUS

A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire?

L’esposizione a rumore può provocare danni all’apparato uditivo, in questo caso si parla di “effetti uditivi del rumore”, danni su altri organi o apparati (effetti extra-uditivi) e può comportare conseguenze sulla sicurezza, come di seguito discusso.

Il danno uditivo da rumore

È noto come l’esposizione a rumore sia in grado di danneggiare l’udito.

In Italia il problema rumore è particolarmente evidente rispetto al contesto europeo; pur essendo un rischio in diminuzione rappresenta ancora una delle principali cause di malattia professionale denunciata all'INAIL.

L'energia meccanica trasportata dalle onde sonore, raggiunge l'orecchio sollecitando le cellule del Corti, strutture altamente specializzate che hanno il compito di trasformare lo stimolo meccanico in impulso nervoso. Quest'ultimo attraversa la via nervosa afferente per poi giungere all'encefalo dove verrà elaborato e trasformato in sensazione uditiva. Sfortunatamente queste cellule sono piuttosto delicate e non hanno la possibilità di rigenerarsi una volta che sono state danneggiate gravemente.

I danni che l’eccessiva esposizione sonora provoca all’apparato uditivo sull’apparato uditivo sono i seguenti:

Tinnitus

Uno dei primi effetti e segni di danni all’orecchio è il fischio nell'orecchio o tinnitus. Esso consiste nell’udire rumore e toni squillanti anche quando nessun suono reale arriva all’orecchio.

Spostamento temporaneo della soglia (STS)

Un’eccessiva stimolazione delle cellule uditive causa il cosiddetto spostamento temporaneo della soglia (STS), per cui la soglia uditiva si innalza; questo disturbo scompare lentamente una volta terminata l’esposizione al rumore. Una soglia elevata causa una sensazione di perdita della sensibilità uditiva ed è il primo sintomo di affaticamento del sistema uditivo dovuto al rumore.

Spostamento permanente della soglia (SPS)

Dopo un’esposizione prolungata o ripetuta a un rumore molto forte, l’innalzamento della soglia diventa permanente (SPS). L’innalzamento permanente della soglia uditiva corrisponde alla perdita di udito.

La sordità completa, che si ha a seguito della perdita totale di funzionalità sia delle cellule interne che di quelle esterne, causa anche una degenerazione delle fibre nervose.

L’ipoacusia da rumore può anche insorgere a livelli espositivi inferiori, in caso di alcuni co-fattori di rischio associati all’esposizione o assunzione di sostanze ototossiche o presenza di fattori individuali predisponenti, quali patologie preesistenti di altra natura, spontanee od acquisite, che possano facilitare l’azione dannosa del rumore (vedi FAQ. A.2).

Effetti extra-uditivi del rumore

È da tener presente in merito che il D.Lgs.81/08 non contiene criteri valutativi specifici per la prevenzione di tali effetti: in relazione al genere di attività andranno applicate le norme di buona tecnica specifiche, come verrà illustrato alla sez. D.

Per effetti extra-uditivi si intendono tutte le ricadute determinate dal rumore su organi ed apparati differenti dall’organo dell’udito.

È da tenere presente che i danni extra uditivi associati all’esposizione a rumore possono insorgere a livelli espositivi ben inferiori alle soglie di insorgenza dei danni all’apparato uditivo.

Effetti fisiopatologici

Il rumore può interferire con le attività mentali che richiedono attenzione, memoria ed abilità nell’affrontare problemi complessi. Le strategie di adattamento messe in atto per minimizzare l’azione di disturbo esercitata dal rumore e lo sforzo necessario per mantenere le prestazioni abituali, sono associate ad un possibile aumento della pressione arteriosa e ad elevati livelli ematici degli ormoni legati allo stress (cortisolo, adrenalina ecc.). Tali effetti possono avere gravi ricadute sulla salute e comportare, in relazione alle condizioni individuali del soggetto esposto, l’insorgenza di:

Effetti cardiovascolari: ipertensione ed incremento del rischio infarto. Esiste evidenza in letteratura della relazione tra esposizione al rumore ed insorgenza di cardiopatia ischemica ed ipertensione già a partire da livelli espositivi compresi fra 65 e 70 dB(A) di LAeq. La risposta risulta proporzionalmente crescente al variare dell’intensità sonora.

Diminuzione delle difese immunitarie 

Patologie funzionali gastro-intestinali.

Riposo e sonno

Il rumore può disturbare il sonno, inducendo difficoltà ad addormentarsi, riduzione della fase di sonno profondo, aumento dei risvegli ed effetti avversi dopo il risveglio o dopo un inadeguato riposo. Ciò può comportare affaticamento e deficit delle prestazioni lavorative. Questi effetti si possono evitare se i livelli sonori nell’ambiente indoor destinato al riposo sono mantenuti sotto i 30 dB(A) di LAeq di livello di fondo, oppure con livello di picco max non oltre i 45 dB(A) di LAeq. Tali criteri dovrebbero essere scrupolosamente osservati per gli ambienti di lavoro destinati al turno di riposo dei lavoratori.

Effetti psicologici e comportamentali

La reazione di fastidio (annoyance) e malessere causata dal rumore aumenta ampiamente in base ai livelli di rumore: la maggior parte degli esseri umani risulta infastidita nell’espletamento delle attività che richiedono concentrazione da esposizioni al rumore intorno a 50 dB(A) LAeq.

Si ricorda in merito che è ben noto che il rumore - anche a livelli inferiori alle soglie di insorgenza del danno uditivo (LEX 80 dB(A)) - può interferire con le attività mentali che richiedono attenzione e concentrazione, può indurre affaticamento e calo di attenzione, incrementando il rischio di disattenzione e di incidenti nelle attività lavorative.

Livelli espositivi superiori a 80 dB(A) di LAeq riducono i riflessi istintivi in risposta a situazioni di pericolo, con potenziali ricadute in termini di sicurezza.

Il rumore elevato induce aggressività ed incrementa la possibilità di comportamenti in questo senso in soggetti predisposti.

Comunicazione

La parola è comprensibile al 100% con livelli di rumore di fondo intorno a 45 dB(A) di LAeq. Per livelli superiori ai 55 dB(A) di LAeq di livello di fondo (livello medio raggiunto dalla voce umana non alterata) è necessario incrementare il tono della voce.

L’eccessivo rumore di fondo interferisce con la capacità di concentrazione ed induce a comunicare con tono di voce alterato, contribuendo di conseguenza ad innalzare il rumore di fondo dell’ambiente e determinando affaticamento e possibili effetti avversi sull’apparato fonatorio.

Effetti sulla fonazione

Tali effetti si riscontrano prettamente tra gli insegnati e in tutte le attività lavorative che comportano un sovraccarico della voce. Il rumore di fondo presente nell’ambiente o un ambiente acusticamente non idoneo può comportare un incremento di rischio per l’insorgenza di tali effetti.

La disfonia funzionale è un disturbo della voce che ha luogo in assenza di alterazioni di natura organica. Generalmente è causata da un sovraccarico della voce conosciuto come “surmenage”, oppure da un uso scorretto della stessa che si definisce “malmenage”. Questo tipo di disfonie, colpisce maggiormente chi utilizza la voce per ragioni professionali, es: insegnanti, avvocati, cantanti etc. Un elevato rumore di fondo o un ambiente acusticamente sfavorevole concorre a incrementare il rischio di insorgenza di tali disfonie.

Un’alterazione di tipo funzionale trascurata, può evolvere in una forma organica.

Le disfonie organiche, si caratterizzano per lesioni e/o alterazioni degli organi coinvolti nella fonazione, talvolta secondarie ad un problema funzionale. Tra le forme organiche si segnalano:

- esiti di operazioni chirurgiche;
- laringiti;
- cisti;
- sulcus/vergetures
- noduli;
- polipi alle corde vocali.

Effetti sulla sicurezza

Il rumore può determinare un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Ciò in quanto:

- i segnali di pericolo possono essere mascherati dall’elevato rumore di fondo;
- le informazioni e gli avvertimenti forniti da un altoparlante possono diventare incomprensibili;
- le comunicazioni da parte di altri lavoratori o preposti possono risultare incomprensibili.

Inoltre l’affaticamento mentale e la stanchezza indotte dall’esposizione a rumore possono provocare una riduzione dell’attenzione e dei riflessi: ciò può incrementare il rischio di incidenti ed infortuni.

L’ipoacusia da rumore comporta un calo della selettività della frequenza, la difficoltà di percepire le variazioni del suono nel tempo e un aumento dell’effetto di mascheramento del suono. Ciò causa anche difficoltà ad individuare e localizzare le fonti sonore, con effetti sulla sicurezza.

 FAQ Rumore PAF 2022 Tabella A 1

[...]

A.2 Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio rumore?
A.3 In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria?
A.4 Che cosa significa per il medico competente fornire 'informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica'?
B.1 Quali sono oggi le metodiche per fare una misurazione corretta del rumore? A quali indicazioni tecniche e'utile riferirsi?
B.2 Quali requisiti deve avere la strumentazione di misura?
B.3 Cosa e', come si calcola e come si tiene conto dell'incertezza delle misure ai fini della valutazione dell'esposizione e del confronto con i valori limite?
B.4 Quando, in presenza di attivita' variabili, le oscillazioni del livello giornaliero di esposizione (LEX,8h) possono essere ritenute tali da giustificare l'uso del livello di esposizione settimanale (LEX,W)?
B.5 Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana)?
B.6 In quali casi considerare "il livello settimanale massimo ricorrente" ai fini della valutazione dell'esposizione?
B.7 Come misurare il rumore impulsivo e come tenerne conto in sede di valutazione del rischio?
C.1 E' sempre necessario effettuare la valutazione del rumore con misurazioni?
C.2 Che caratteristiche deve avere il personale qualificato che esegue correttamente la valutazione del rischio e le misurazioni?
C.3 Quali criteri per considerare "giustificabili" attivita' lavorative che non abbiano lavoratori esposti al di sopra dei valori inferiori d'azione?
C.4 Cosa significa che la valutazione del rischio deve "tener conto dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore"?
C.5 Cosa significa che la valutazione del rischio deve tener conto "dell'interazione fra rumore e sostanze ototossiche e vibrazioni"?
C.6 Cosa significa che la valutazione del rischio deve tener conto di "tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento"?
C.7 In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile il datore di lavoro?
C.8 Con quali modalita' operative si valuta l'efficienza e l'efficacia dei DPI uditivi (DPI-u) che il D.Lgs.81/2008 esplicitamente richiede all'art.193, comma 1, lettera d)?
C.9 Come scegliere i DPI-u in caso di esposizione a rumore impulsivo?
C.10 Nel caso in cui, in considerazione di livelli sonori molto elevati, si rendesse necessario l'utilizzo di 2 DPI-u contemporaneamente, come si valuta l'efficacia di tali dispositivi?
C.11 Nel caso di esposizioni a livelli di rischio molto variabili e' necessario adottare piu' di un DPI-uditivo?
C.12 Con quali modalita' operative deve essere valutato il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE: 87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell'attenuazione prodotta dai DPI uditivi?
C.13 Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio e' necessario che vi sia il superamento della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello di esposizione giornaliero/settimanale al rumore oppure e' necessario che siano superati entrambi?
C.14 Si tiene conto dell'efficacia dei DPI-u per adottare le misure di prevenzione previste per le diverse fasce di rischio?
C.15 Come si effettua la valutazione del rischio rumore nei cantieri temporanei o mobili?
C.16 Quali criteri per la valutazione del rischio in attivita' che comportano esposizioni molto variabili al rumore?
C.17 Secondo quali criteri deve essere effettuata la valutazione del rischio rumore in ambienti di lavoro ad obiettivo "comfort acustico"?
C.18 Quali sono i criteri da seguire per la valutazione del rischio rumore nei mezzi di trasporto?
C.19 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione rischio rumore negli ambienti scolastici?
C.20 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione rischio rumore nelle strutture sanitarie e nei laboratori di analisi/ricerca?
C.21 Quali sono i criteri da seguire nella valutazione del rischio rumore negli uffici?
C.22 Quali criteri per la stima preventiva dell'esposizione sonora mediante uso di banche dati ai sensi del comma 5-bis dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08?
D.1 Alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
D.2 Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192, comma 2, del D.Lgs. 81/08 quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?
D.3 Quali sono le indicazioni su segnaletica e perimetrazione delle aree a rischio? Da che livelli sono obbligatori e/o consigliati?
D.4 Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di utilizzo (art.192, comma 4) del D.Lgs. 81/08? Quali criteri ai fini della valutazione dell'esposizione a rumore in detti ambienti?
E.1 Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di azione (85 dB(A) / 137 dB(C))? La loro omissione puo' essere oggetto di sanzioni?
E.2 Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni?
E.3 A quali obblighi debbono attenersi i datori di lavoro nei settori della musica, delle attivita' ricreative e dei call center?
E.5 Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli sonori emessi?
E.6 Quali sono le ricadute del rischio rumore sulla cooperazione e coordinamento con le imprese in contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione sui DUVRI?
E.7 Quali informazioni deve chiedere il datore di lavoro in fase di acquisto di nuovi macchinari / attrezzature in relazione al rischio rumore?

Fonte: PAF

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