Equiparazione quarantena alla malattia / Non più riconosciuta dal 1° Gennaio 2022
ID 15427 | Allegato Messaggio INPS n. 4027 del 18.11.2021
Dal 1° gennaio 2022 i lavoratori del settore privato in quarantena non ricevono più l’indennità di malattia da parte dell’Inps.
Fino allo scorso 31 dicembre 2021 la quarantena cui erano costretti i lavoratori dipendenti che, per esempio, avevano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 era assimilata alla malattia, ma, sia la legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) che altri decreti-legge in conversione non hanno rifinanziato la misura.
In effetti la quarantena sarà molto meno frequente per chi è vaccinato o guarito, secondo le nuove regole previste dal governo in caso di contatto stretto (o ad alto rischio) con un positivo al Covid, come previsto dalla circolare Min Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 «Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron». Non deve più fare la quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni.
La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento.
L’INPS, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, comunica che si procederà, quindi, al riconoscimento della prestazione ai lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso del 2021, seguendo un ordine cronologico, come previsto per legge.
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
1. Nuovo quadro normativo
Con l’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”, apportando modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5). Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.
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5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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segue in allegato Messaggio INPS
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