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Diagnosi energetica Imprese

Diagnosi emergetica grandi imprese

Diagnosi energetica grandi imprese / Status Documentazione 2024

ID 15421 | Update 02.08.2024 / Documento completo allegato

Disponibile in allegato documentazione ed indicazioni operative (nr. 70 allegati) relative alla diagnosi energetica delle imprese di cui al D.Lgs. 102/14.

Diagnosi energetica imprese

Comunicazioni e aggiornamenti / ENEA
 
- 8 marzo 2024: ENEA pubblica  il Report relativo all’implementazione dell’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/14 (obbligo grande imprese ed imprese a forte consumo di energia) alla scadenza del dicembre 2022. Il rapporto contiene le risultanze generali dell’obbligo, le schede regionali inerenti e l’analisi degli interventi presentati nelle diagnosi pervenute ad ENEA tramite il caricamento della documentazione da parte delle imprese sul portale ENEA dedicato (portale Audit 102). [Rev. 2.0 2024]
 
- 19 Dicembre 2022ENEA pubblica il Report relativo all’implementazione dell’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/14 (obbligo grande imprese ed imprese a forte consumo di energia) alla scadenza del dicembre 2021. Il rapporto contiene le risultanze generali dell’obbligo, le schede regionali inerenti e l’analisi degli interventi presentati nelle diagnosi pervenute ad ENEA tramite il caricamento della documentazione da parte delle imprese sul portale ENEA dedicato (portale Audit 102). [Rev. 1.0 2023]
 
- 3 dicembre 2021: ENEA pubblica il Report relativo all’implementazione dell’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/14 (obbligo grande imprese ed imprese a forte consumo di energia) alla scadenza del dicembre 2020. Il rapporto contiene le risultanze generali dell’obbligo, le schede regionali inerenti e l’analisi degli interventi presentati nelle diagnosi pervenute ad ENEA tramite il caricamento della documentazione da parte delle imprese sul portale ENEA dedicato (portale Audit 102).
 
- 28 settembre 2021: aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 73/20 il documento "La Diagnosi Energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i: linee guida e manuale operativo - Comunicazione dei risparmi ai sensi dell'art.7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 come modificato dal D.Lgs. 73/20: Faq  art. 7 comma 8 e il format di rendicontazione 

Articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».

Dall’articolo sopra riportato si evince l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, a cui si aggiungono gli enti pubblici ricadenti nelle condizioni succitate. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.

Lo scopo di questa breve guida è aiutare le imprese ad assolvere a tale obbligo in modo semplice ed adeguato.

I suddetti soggetti devono effettuare la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs.102/2014  solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.

La rendicontazione di ciascun intervento va effettuata su base annuale.

I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

Da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa.

L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione relativo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile (per esempio, a parità di carico organico abbattuto nel caso di trattamento di reflui; a parità di illuminamento sul piano di lavoro nel caso di impianti di illuminazione; a parità di gradi giorno o di volume interessato nel caso della climatizzazione degli ambienti, a parità di produzione per impianti industriali ecc.).

I dati energetici per il calcolo dei risparmi vengono ricavati o da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all’intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).

La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione adeguatamente compilato sulla base di un semplice algoritmo del tipo:

Formula matematica( (CA/FNa) - (Cp/FNp))*Fnp

Dove:
Ca = consumo del vettore energetico considerato nell’anno precedente a quello rendicontato.
FNa = Fattore di normalizzazione nell’anno precedente a quello rendicontato.
Cp = consumo del vettore energetico considerato nell’anno rendicontato.
FNp = Fattore di normalizzazione nell’anno rendicontato.

Lo schema di rendicontazione deve essere coerente con l’algoritmo.

Per dare modo di verificare la corretta implementazione degli algoritmi e l’esattezza dei risultati, il foglio di calcolo deve presentare in chiaro le formule utilizzate col contenuto delle celle editabile.

Il format proposto prevede la rendicontazione per due siti, ovviamente in caso i siti siano in numero maggiore va replicata la parte del format di rendicontazione relativa ai siti per il numero di siti eccedenti ed aggiornata la formula di somma totale dei risparmi.

Per ogni sito va indicato per esteso, nell’apposita cella, il tipo di finanziamento usufruito.

Qualora l’azienda benefici dei certificati bianchi, essa dovrà compilare anche la relativa colonna nella quale andranno riportati i risparmi netti contestuali (ovvero moltiplicati per l’addizionalità ma non per il tau) rendicontati ed effettivamente ottenuti nell’anno oggetto della valutazione.

Linee guida ENEA ed indicazioni operative

Di seguito vengono fornite le linee guida ENEA e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n.102/14 e s.m.i.
- Definizioni e normativa di riferimento
--  Decreto Legislativo 102/14 e s.m.i.
-- Chiarimenti MISE sull'obbligo di diagnosi - 2016
-- Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14
-- D.M. 21 dicembre 2017: Riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica
-- Chiarimenti MISE su diagnosi e ISO 50001 - 2018
- Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche: Clusterizzazione, Rapporto di diagnosi e Piano di monitoraggio
- Template Rapporto di Diagnosi
- Foglio di calcolo di riepilogo per il settore industriale
- Foglio di calcolo di riepilogo per il settore terziario
File di clusterizzazione
Portale per l'invio delle diagnosi e istruzioni disponibili al link "Audit 102"

Ulteriore documentazione
- Linee Guida Settoriali
SETTORE ALBERGHIERO [Rev. 2.0 2024]
SETTORE BANCARIO 
SETTORE PASTARIO E SETTORE DOLCIARIO 
SETTORE CARTARIO 
SETTORE DELLE FONDERIE 
SETTORE IMMOBILIARE 
SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
SETTORE DEL VETRO 
SETTORE DEL CEMENTO
SETTORE CERAMICO
SETTORE DELL'ACCIAIO 
SETTORE FARMACEUTICO [Rev. 2.0 2024]
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE 
SETTORE GOMMA E PLASTICA 
SETTORE PRODOTTI PETROLIFERI 
SETTORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI 
SETTORI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTO 
SETTORE SANITA' PRIVATA 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
- Impostazione della diagnosi energetica delle attività di Trasporto (pag. 16 Chiarimenti MiSE 2016)

Diagnosi energetiche per organizzazioni con sistema di gestione dell'energia ISO 50001

È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001.
- Format “tipo” di Matrice di Sistema relativa alla conformità con requisiti di cui all'Allegato 2 D.Lgs.102/14 del Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001
- Chiarimenti MiSE sul tema

Comunicazione dei risparmi art. 7 comma 8

L'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».

Informazioni e indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui format da utilizzare
-
 FAQ relative alla rendicontazione dei risparmi ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 e s.m.i.
________

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (GU n.165 del 18.07.2014) ha, infatti, introdotto, l’obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni quattro anni per le imprese a forte consumo di energia (energivore) e per le grandi imprese come definite all’art. 2.

Fonte: ENEA

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 02.08.2024 Report implementazione obbligo di DE ai sensi dell’Art. 8 2022
Linee Guida Settoriali Alberghi - Guida
Linee Guida Settoriali Farmaceutica - Guida e File rendicontazione
Certifico Srl
1.0 26.10.2023 Nota scadenza diagnosi energetica del 05.12.2023
Report implementazione obbligo di DE ai sensi dell’Art. 8 2021
Certifico Srl
0.0 11.01.2022 --- Certifico Srl

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