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Traghetto di merci pericolose: Decreto 303/2014

Decreto 7 Aprile 2014

Decreto 7 Aprile 2014 

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose (Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014)

(GU n. 104 del 7 maggio 2014)
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Art. 1. Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2. I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e 278 del 21 marzo 2006 citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto, unitamente al suo allegato e agli annessi che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.

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Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303 - Testo consolidato Maggio 2022

DD 7 aprile 2014 n  303   Consolidato

Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose (in GU n. 104 del 7 maggio 2014)

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Nuove regole per traghettare merci pericolose

Il Decreto 303/2014 del 7 Aprile 2014 ha cambiato le norme per l'imbarco delle merci pericolose sui traghetti.

Le principali novità riguardano quantità limitate e le attività d'imbarco e sbarco. Una circolare del ministero dei Trasporti chiarisce alcuni aspetti di procedura.

Il decreto prevede che si posano imbarcare merci pericolose in parziale regime ADR/RID, nel caso di quantità limitate o esenti.

Resta sempre attivo il divieto d'imbarcare i prodotti non espressamente citati dal codice IMDG o espressamente autorizzate, qualunque sia la loro quantità.

Nel caso di merci consentite in quantità limitate o esenti, non è più obbligatoria l'autorizzazione all'imbarco o al trasporto, ma è sufficiente una comunicazione scritta dell'Autorità marittima al porto d'imbarco, che assicuri che il trasporto abbia le caratteristiche idonee e che sia conforme alle esenzioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell'ADR e del RID.

Il punto 5,1 del decreto ribadisce l'obbligo del documento che certifica la rispondenza dei veicoli imbarcati alle caratteristiche espresse dal punto 5 della risoluzione IMO A.581(14).

Tale documento finora doveva essere rilasciato dall'Amministrazione del Paese d'immatricolazione (o da enti da esso autorizzati).

Il decreto aggiunge che il documento può essere rilasciato anche dal costruttore del veicolo, per quanto riguarda il rizzaggio sulla nave.

Riguardo l'autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco, il decreto ha modificato la lettera b) del punto 6.5 che interessa l'imbarco di autocisterne.

Ora, a colui che richiede l'autorizzazione va consegnata solo la copia del certificato di visita (iniziale o periodica), mentre quello di approvazione (con l'elenco dei prodotti trasportabili) è richiesto solo per le cisterne che trasportano gas, in linea con quanto prescrive il codice IMDG.

Inoltre, lo spedizioniere o al raccomandatario marittimo è obbligato a fornire al comandante della nave anche i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

Novità riguardano anche il trasporto di materiale radioattivo e di rifiuti pericolosi. 

Nel trasporto occasionale di materiale radioattivo, dove non è previsto il decreto di autorizzazione rilasciato al vettore, alla richiesta di autorizzazione si allega la comunicazione (presentata al Prefetto e alla ASL) delle Province dove ha inizio e termine il trasporto.

Per la spedizione di rifiuti pericolosi, la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti è rappresentata dalla scheda Sistri e fino al 31 dicembre 2014 (salvo ulteriori proroghe) dal formulario d'identificazione. Perciò, entrambi devono essere allegati alla domanda d'imbarco e sbarco.

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