Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | Versione 02.12.2021
ID 15083 | 03.12.2021 / In allegato documento Linee guida riaperture 02.12.2021
Roma, 2 dicembre 2021 - “La Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare, dopo le ulteriori indicazioni del CTS, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, ad annunciarlo è il presidente, Massimiliano Fedriga.
“Abbiamo lavorato per migliorare il testo secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass. E’ stata infine definita meglio la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi.
Ora attendiamo – conclude Fedriga - l’ordinanza del Ministro della Salute che recepisca tali linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza”.
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Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.
Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti.
Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità
che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.
Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
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Fonte: Regioni
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
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