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Interpello Ambientale 11.11.2021 - Criteri acque minerali e termali

Interpello Ambientale 11 11 2021   Criteri acque minerali e termali

Interpello Ambientale 11.11.2021 - Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 alle acque minerali e termali.

ID 14991 | 20.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale

Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

11.11.2021 - Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 alle acque minerali e termali.

In allegato:

- Interpello prot. 88021 del 10.08.2021
- Risposta prot.123775 del 11.11.2021

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 alle acque minerali e termali.

Con nota prot. n. 0088021/MATTM del 10/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art art 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito all’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV - parte seconda del Dlgs 152/2006, così come modificato dal DL 77/2021, convertito in legge 108/2021.

In particolare, l’interpellante ha richiesto alla scrivente Direzione Generale di chiarire se la previsione normativa di cui all’allegato IV, punto 7d) Allegato IV – parte II - D. Lgs. 152/2006 - risulti applicabile anche alle acque sotterranee minerali e termali oppure se, in assenza, nella stessa norma, di uno specifico riferimento, per tali acque, occorra far riferimento alla tipologia di cui alla lettera b) Allegato III- parte II - D. Lgs. 152/2006.

Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue:

- la lettera b) – Allegato III – parte II - D.lgs 152/2006 così recita “utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo”.
- Il punto 7d) – Allegato IV – parte II – D.lgs 152/2006 si riferisce invece alle seguenti tipologie di acque: “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”.

Dal tenore letterale della norma di cui alla lettera b – Allegato III – parte II - D. Lgs. 152/2006, si evince che nel novero dei progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, risultano ricompresi interventi e opere afferenti alle acque sotterranee minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

Il punto 7d) Allegato IV – parte II – Dlgs 152/2006, invece, non ricomprende nel novero dei progetti e/o interventi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, anche i progetti relativi ad acque sotterranee minerali e termali Appare opportuno evidenziare che la previsione normativa di cui alla lettera 7d) – Allegato IV – parte II - D. Lgs. 152/2006 si appalesa chiara e circostanziata nella sua formulazione testuale, atteso che il legislatore non ha inteso includere nell’alveo dei progetti indicati nella suddetta disposizione normativa, da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche interventi ed opere afferenti ad acque sotterranee minerali e termali.

Per completezza di riscontro, è utile in questa sede richiamare un principio fondamentale del nostro Ordinamento giuridico riguardo alla interpretazione delle leggi “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

E dunque, qualora, in un disposto normativo, non sia stata prevista una determinata fattispecie oppure analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive.

Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene allo stato di escludere l’applicazione della norma di cui alla lettera 7d – Allegato IV – parte II – D. Lgs. 152/2006 - anche ad interventi relativi alle acque sotterranee minerali e termali, tenuto conto della mancanza di uno specifico riferimento a riguardo nella formulazione della disposizione de qua e della volontà del legislatore.

Fonte: MITE

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