Interpello Ambientale 20.10.2021 - Tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda D. Lgs. 152/2006
ID 14921 | 11.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
20.10.2021 - Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.
In allegato:
- Quesito
- Riscontro
Con nota prot.n. 0318789/2021 del 15/06/2021, acquisita con prot. n. 64251/MATTM del 15/06/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) denominata “impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume” di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.
Ai fini dell’individuazione degli impianti soggetti obbligatoriamente alla verifica di assoggettabilità a VIA, codesto ufficio ha richiesto alla scrivente di esprimersi sulle interpretazioni fornite ovvero se il “volume” indicato per la definizione della soglia dimensionale debba riferirsi al volume fisicamente occupato dall’impianto o se debba riferirsi alla “capacità produttiva” dell’impianto.
Al fine di fornire una risposta quanto più coerente a quelle che possono essere state le intenzioni del legislatore, è opportuno richiamare l’originario dettame della Direttiva 2014/52/CE nelle parti in cui si prevede che:
- Art. 4 [..]Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b). Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell' allegato III.
Nel succitato allegato III, contenente i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, viene, per l’appunto, stabilito, tra l’altro, che “le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto”.
Tenendo presente che la tipologia di opera in esame è riconducibile alla categoria “industria dei prodotti alimentari” di cui all’allegato II della Direttiva, si ritiene condivisibile il dubbio interpretativo espresso da codesta Regione circa il riferimento al “volume” in termini di “capacità produttiva”, essendo questa il parametro maggiormente significativo, ai fini della valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi, per l’attività industriale di che trattasi.
Tuttavia, se così fosse, susciterebbero perplessità le seguenti considerazioni:
a) per altre tipologie di opere dell’allegato IV, il “fattore di produzione”, espresso come “capacità”, “capacità produttiva”, “capacità di trattamento”, inteso come parametro caratterizzante la tipologia progettuale, è chiaramente indicato (es. tipologie di opera di cui al punto 3b), 3c), 3d), 3m), 3n). 3o), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) e 5d), 7r, 7s, 7t, 7u);
b) per alcune tipologie di opera della stessa categoria “industria dei prodotti alimentari” non è sufficiente esprimere la capacità produttiva come “peso/intervallo di tempo”, ma viene fatta un’ulteriore specifica rispetto alla base temporale di riferimento (es. tipologie di opere di cui al punto 4a) e 4b));
c) in aggiunta a quanto rappresentato al punto b), l’assenza di un espressa unità di riferimento temporale a cui rapportare il “volume” prodotto dalla tipologia di attività industriale in esame al fine di ricondurlo “dimensionalmente” alla “capacità produttiva”, imporrebbe un intervento “interpretativo”, che non può essere ammesso dalla norma in quanto sarebbe intriso inevitabilmente - benchè guidato auspicabilmente da criteri quanto più oggettivi possibili e quanto più ispirati all’esperienza comune - di un carattere di discrezionalità e di arbitrarietà (es. scelta di base mensile, anziché semestrale o annuale);
Considerato anche che la definizione di “capacità produttiva” è strettamente funzionale alla tipologia di prodotto specifica, si può concludere che la scelta del legislatore probabilmente è stata quella, per questa tipologia di intervento, di fare riferimento ad un parametro dimensionale del sito produttivo anche se non strettamente rappresentativo della tipologia progettuale.
Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene che, nel caso in esame, l’interpretazione normativa non possa prescindere da quella letterale e che, pertanto, l’espressione “che superino 50.000 m3 di volume” non possa che riferirsi, nelle intenzioni del legislatore, al soggetto “impianti” e, specificatamente, al volume dell’edificio dedicato all’attività produttiva assunto come dimensione caratteristica dell’impianto stesso.
Fonte: MITE
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