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Nuovi modelli scelta DPI lavoro

Nuovi modelli scelta DPI lavoro Rev  1 0 2022

Nuovi modelli scelta DPI lavoro / In accordo Decreto 20 Dicembre 2021 (modifica Allegato VIII D.Lgs. 81/2008)

ID 14832 | Rev. 1.0 del 23.02.2022 / In allegato modelli .doc/pdf

Rev. 1.0 del 23.02.2022

In allegato nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro, contenuti nel Decreto del 20 dicembre 2021 che prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Adottato, con pubblicazione sul sito del MLPS il 14 Febbraio 2022 - (Avviso in GU n.43 del 21.02.2022), il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE.
 
 
Rev. 00 del 26.10.2021

In allegato nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro, contenuti nella Direttiva (UE) 2019/1832 (modifica degli Allegati I, II e III direttiva 89/656/CEE) che doveva essere recepita entro il 20 Novembre 2021.

La Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 (in GU L279 del 31.10.2021) modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. La direttiva doveva essere recepita entro il 20 novembre 2021.

La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425.

Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono stati aggiornati per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425.

Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. L’allegato I pertanto è stato modificato al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425.

L’allegato II della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II è stato modificato per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è stato riorganizzato l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi.
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Allegato I - Rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale
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1.0 23.02.2022 D.Lgs. Allegato VIII / Decreto del 20 dicembre 2021 Certifico Srl
0.0 26.10.2021 --- Certifico Srl

 

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