Ordinanza Ministero della Salute 22 ottobre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n. 254 del 23.10.2021)
La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre 2021.
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Art. 1
1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:
a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;
b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario secondo le modalità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
Art. 2
1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni nè a obblighi di dichiarazione.
2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche nei termini di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Art. 3
1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».
2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Art. 4
1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».
2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Art. 5
1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. L'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E, è consentito nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;
m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).
Art. 6
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché:
1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.
Art. 7
1. Per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Art. 8
1. I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.
3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.
Art. 9
1. La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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