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Convenzione ILO C181 del 03 giugno 1997

Convenzione ILO C181 del 03 giugno 1997

 ID 14714 | 09.10.2021

Convenzione ILO C181 Agenzie per l’impiego private, 1997.

Ginevra, 03 giugno 1997

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1997 nella sua ottantacinquesima sessione; Notando le disposizioni della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949; Consapevole dell’importanza della flessibilità nel funzionamento dei mercati del lavoro; Ricordando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua ottantunesima sessione del 1994, ha ritenuto che l’Organizzazione internazionale del Lavoro dovesse procedere alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), del 1949; Considerando il diverso contesto in cui le agenzie per l’impiego private operano, rispetto alle condizioni prevalenti al momento dell’adozione della summenzionata convenzione ; Riconoscendo il ruolo che può essere svolto dalle agenzie per l’impiego private, ai fini di un buon funzionamento del mercato del lavoro; Ricordando la necessità di proteggere i lavoratori contro gli abusi; Riconoscendo la necessità di garantire la libertà sindacale e di promuovere la contrattazione collettiva ed il dialogo sociale in quanto elementi indispensabili per le buone relazioni professionali; Notando le disposizioni della Convenzione sul servizio dell’impiego, 1948; Ricordando le disposizioni della Convenzione sul lavoro forzato, 1930, della Convenzione sulle libertà sindacali e la protezione del diritto sindacale, 1948, della Convenzione sul diritto d’organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949, della Convenzione relativa alla discriminazione (impiego e occupazione), 1958, della Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964, della Convenzione sull’età minima, 1973, della Convenzione sulla promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988, nonché le disposizioni relative al reclutamento ed al collocamento della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e quelle della Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975; Avendo deciso di adottare svariate proposte relative alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta) del 1949, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale; adotta, oggi diciannove giugno millenovecentonovantasette, la convenzione in appresso, che sarà denominata Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997.

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «agenzia d’impiego privata» indica ogni persona fisica o morale, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi relativi al mercato del lavoro:
a) servizi volti ad abbinare le offerte e le domande d’impiego senza tuttavia che l’agenzia d’impiego privata divenga parte delle relazioni di lavoro che potrebbero derivarne;
b) servizi consistenti nell’assumere lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di una terza persona fisica o morale (di seguito designata «impresa utilizzatrice») che stabilisce i loro compiti e ne sorveglia l’esecuzione;
c) altri servizi relativi alla ricerca di lavoro, determinati dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, come ad esempio la fornitura d’informazioni, senza tuttavia che ciò implichi l’abbinamento di un’offerta e di una domanda specifiche.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine «lavoratori» include i richiedenti di lavoro.
3. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «elaborazione di dati personali relativi ai lavoratori» indica la raccolta, lo stoccaggio, la combinazione e la comunicazione di dati personali, o ogni altro uso che potrebbe essere fatto di qualsiasi informazione relativa ad un lavoratore identificato o identificabile.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le agenzie per l’impiego private.
2. La presente convenzione si applica a tutte le categorie di lavoratori ed a tutti i rami dell’attività economica, ma non al reclutamento ed al collocamento della gente di mare.
3. Fra gli obiettivi della presente convenzione vi è quello di consentire alle agenzie per l’impiego private di operare, e quello di proteggere, nell’ambito delle sue disposizioni, i lavoratori che si avvalgono dei servizi di dette agenzie.
4. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessati, un Membro può:
a) vietare, in determinate circostanze, alle agenzie per l’impiego private di trattare con talune categorie di lavoratori o in taluni rami dell’attività economica al fine di fornire uno o più dei servizi di cui all’articolo l, paragrafo 1;
b) escludere, in determinate circostanze, i lavoratori di alcuni rami dell’attività economica o di settori di questi ultimi, dalla portata di applicazione della convenzione o di alcune sue disposizioni, a condizione che ai lavoratori interessati sia assicurata ad altro titolo un’adeguata protezione.
5. Ogni Membro che ratifica la convenzione deve indicare nei suoi rapporti, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, gli eventuali divieti o esclusioni che esso applica in forza del paragrafo 4 di cui sopra, ed esplicitarne i motivi.

Articolo 3
1. Lo statuto giuridico delle agenzie per l’impiego private sarà determinato in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative.
2. Ogni Membro deve determinare per le agenzie per l’impiego private, per mezzo della concessione di licenze o di abilitazioni, le condizioni di esercizio delle loro attività, salvo quando tali condizioni siano in altro modo regolamentate dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Articolo 4
Devono essere presi provvedimenti per garantire che i lavoratori reclutati dalle agenzie per l’impiego private e che forniscono i servizi di cui all’articolo 1 non siano privati del loro diritto alla libertà sindacale ed alla negoziazione collettiva.

Articolo 5
1. Al fine di promuovere la parità di opportunità e di trattamento in materia di accesso all’impiego ed alle varie professioni, ogni Membro deve accertarsi che le agenzie per l’impiego private non facciano subire ai lavoratori discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, l’ascendenza nazionale, l’origine sociale o ogni altra forma di discriminazione coperta dalla legislazione e dalle prassi nazionali, come l’età e l’invalidità.
2. Il paragrafo 1 di cui sopra non sarà messo in opera in modo da vietare alle agenzie per l’impiego private di fornire determinati servizi o di realizzare programmi volti, in modo particolare, ad aiutare i lavoratori più sfavoriti nelle loro attività di ricerca di lavoro.

Articolo 6
L’elaborazione dei dati personali relativi ai lavoratori, da parte delle agenzie per l’impiego private, deve:
a) essere effettuato in condizioni tali da proteggere questi dati e rispettare la vita privata dei lavoratori, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale;
b) limitarsi alle questioni relative alle qualifiche ed all’esperienza professionale dei lavoratori, e ad ogni altra informazione direttamente pertinente.

Articolo 7
1. Le agenzie per l’impiego private non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.
2. Nell’interesse dei lavoratori, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, può autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie per l’impiego private.
3. Ogni Membro che avrà autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovrà, nei suoi rapporti a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.

Articolo 8
1. Ogni Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, prendere tutti i provvedimenti necessari ed appropriati nei limiti della sua giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per fare in modo che i lavoratori migranti reclutati o collocati sul suo territorio da agenzie per l’impiego private beneficino di un’adeguata protezione, e per impedire abusi nei loro confronti. Tali misure devono comportare leggi o regolamenti prevedenti sanzioni, compresa l’interdizione di agenzie per l’impiego private che praticano abusi e prassi fraudolente.
2. Quando i lavoratori sono reclutati in un paese per lavorare in un altro paese, i Membri interessati devono prevedere di concludere accordi bilaterali per prevenire abusi e prassi fraudolente in materia di reclutamento, di collocamento e d’impiego.

Articolo 9
Ogni Membro deve prendere misure per accertare che il lavoro minorile non sia né utilizzato né fornito da agenzie per l’impiego private.

Articolo 10
L’autorità competente deve fare in modo che vi siano meccanismi e procedure appropriate che prevedono, se del caso, la partecipazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, ai fini dell’istruttoria di querele e dell’esame di allegazioni di abusi e prassi fraudolente concernenti le attività delle agenzie per l’impiego private.

Articolo 11
Ogni Membro deve prendere le misure necessarie in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale per garantire un’adeguata protezione ai lavoratori ingaggiati dalle agenzie per l’impiego private di cui al paragrafo 1 b) dell’articolo 1 in materia di:
a) libertà sindacali;
b) negoziazione collettiva;
c) minimi salariali;
d) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;
e) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale;
f) accesso alla formazione;
g) igiene e sicurezza sul lavoro;
h) risarcimento in caso d’infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
i) indennizzo in caso d’insolvenza e protezione dei crediti dei lavoratori;
j) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 12
Ogni Membro deve determinare e ripartire in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, le rispettive responsabilità delle agenzie per l’impiego private che forniscono i servizi di cui al paragrafo l b) dell’articolo 1 e delle imprese utilizzatrici in materia di:
a) negoziazione collettiva;
b) minimi salariali;
c) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;
d) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale;
e) accesso alla formazione;
f) protezione nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
g) risarcimento in caso d’infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
h) indennizzo in caso d’insolvenza e garanzia dei crediti dei lavoratori;
i) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 13
1. Ogni Membro deve, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, definire, stabilire e rivedere regolarmente le condizioni atte a promuovere la cooperazione fra il servizio pubblico dell’impiego e le agenzie per l’impiego private.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 precedente si basano sul principio che spetta alle autorità pubbliche di decidere, in ultima analisi, su:
a) la formulazione di una politica del mercato del lavoro;
b) l’utilizzazione ed il controllo dell’uso di fondi pubblici destinati all’attuazione di questa politica.
3. Le agenzie per l’impiego private devono, ad intervalli determinati dalle autorità competenti, fornire a queste ultime le informazioni richieste, in debita considerazione del carattere riservato di tali informazioni:
a) per consentire alle autorità competenti di conoscere la struttura e le attività delle agenzie per l’impiego private in conformità alle condizioni ed alle prassi nazionali;
b) per fini statistici.
4. L’autorità competente deve compilare tali informazioni e, ad intervalli regolari, renderle disponibili al pubblico.

Articolo 14
1. Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per via legislativa o con ogni altro mezzo conforme alla prassi nazionale, quali decisioni di giustizia, lodi arbitrati, o convenzioni collettive.
2. Spetta all’Ispettorato del lavoro o ad altre autorità pubbliche competenti il controllo dell’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente convenzione.
3. In caso d’infrazione alle norme della presente convenzione, devono essere previste ed effettivamente applicate adeguate misure punitive, comprese se del caso le sanzioni.

Articolo 15
La presente convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli, applicabili ai sensi di altre convenzioni internazionali del lavoro ai lavoratori reclutati, collocati o impiegati dalle agenzie per l’impiego private.

Articolo 16
La presente convenzione modifica la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, e la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento,1933.

Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 18
1. La presente convenzione è vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, tale convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Articolo 19
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, nell’anno successivo alla scadenza del periodo decennale di cui nel paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 20
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti che gli saranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 21
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a fini di registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica ed atto di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 22
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 23
1. Se la Conferenza adotta una nuova convenzione che rivede in tutto o in parte la presente convenzione, e salvo se la nuova convenzione dispone diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterà ipso jure, nonostante l’articolo 19 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a patto che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione riveduta.

Articolo 24
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: G.U. 02/02/2000, n. 26, «Estratti, sunti e comunicati»
Entrata in vigore: 10 Maggio 2000

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