Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Decisione 2011/753/UE

Decisione 2011 753 UE Riutilizzo e riciclo rtifiuti   modalita  calcolo

Decisione 2011/753/UE

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165]

(GU L 310 del 25.11.2011)
_______

Articolo 2 Requisiti generali

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:
1) gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;
2) il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;
3) la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;
4) i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;
5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;
6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.

Articolo 3  Rifiuti urbani

1. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:
a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.
2. L’obiettivo si applica alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all’opzione scelta dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato I della presente decisione corrispondente all’opzione da essi prescelta conformemente al paragrafo 1.
4. Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti urbani sono conformi ai requisiti specifici di cui agli allegati I e II.
5. Nella prima relazione riguardante l’applicazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri informano la Commissione in merito all’opzione prescelta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Uno Stato membro può cambiare l’opzione fino alla presentazione della relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020, a condizione che sia in grado di assicurare la coerenza dei dati trasmessi.
...

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024