Nuovo elenco lavori gravosi 2021
ID 14573 | 20.09.2021 / Allegato Documento Commissione
La Commissione istituzionale sui lavori gravosi, nel documento approvato il 16 settembre 2021, ha allargato l’elenco delle professioni particolarmente pesanti: si passa da 15 a 57 gruppi e da 65 a 203 mansioni, per le quali potrebbero aprirsi le porte dell’Ape sociale nel 2022.
La lista dei lavori gravosi è stata stilata in base ai criteri Inail che applicano ai mestieri del mansionario Istat tre indici:
1. frequenza degli infortuni rispetto alla media;
2. numero di giornate medie di assenza per infortunio;
3. numero di giornate medie di assenza per malattia.
La platea si allarga così a circa mezzo milione di lavoratori. L’obiettivo dell’estensione dell’elenco dei lavori gravosi è quello di consentire a più lavoratori di anticipare la pensione: grazie all’Ape sociale potranno uscire dal lavoro a 63 anni con 36 di contributi a patto di aver svolto una mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10.
Lavori gravosi, le nuove mansioni inserite nell’elenco
Nell’allargamento delle mansioni gravose, così come stilato dalla commissione, sono stati inseriti lavori come quello dei bidelli, dei saldatori, dei tassisti, dei falegnami, dei conduttori di autobus e tranvieri, dei benzinai, dei macellai, dei panettieri, degli insegnanti di scuole elementari, dei commessi e dei cassieri, degli operatori sanitari qualificati, dei magazzinieri, dei portantini, dei forestali, dei verniciatori industriali.
Tutte categorie che adesso passeranno al vaglio dei ministeri dell’Economia e del Lavoro: sarà il governo a decidere quante nuove categorie includere.
L'art.1, comma 474, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica con l'attribuzione dei seguenti compiti: "studiare la gravosità de/le occupazioni, anche in relazione all'eta anagrafica e a/le condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dal/'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni ed acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale".
La Commissione tecnica, istituita con ii DPCM del 17 novembre 2020 e successivamente integrata con ii DM 101/2021, e presieduta, su delega del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da Cesare Damiano, ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1 lavori della Commissione, nel rispetto del mandato conferito dalla norma, hanno consentito di approfondire la casistica delle categorie professionali attualmente impiegate nello svolgimento delle lavorazioni ed. Gravose, in una prospettiva di aggiornamento del complessivo quadro normative di riferimento.
La Commissione ha tenuto canto dello scenario lavorativo e normativo attuale, che riconoscendo ii principio che i "lavori non sono tutti uguali" gia ammette che determinate professioni, espongono a fattori di rischio specifici incidendo significativamente, nel tempo, sulla condizione fisica individuale e dunque sulla capacita di prosecuzione dell'attivita lavorativa, nonche in generale sulla aspettativa di vita.
Va ricordato che la categoria dei lavori gravosi e stata introdotta con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha provveduto ad individuare 11 gruppi di attivita professionali per i quali e previsto "un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso ii loro svolgimento in modo continuativo" (allegati C ed E come attuati dal DPCM n. 87 e dal DPCM n. 88 del 23 maggio 2017).
La lista dei lavori gravosi, costituita inizialmente dalle categorie professionali da A ad M dell'elenco che segue, e stata ampliata successivamente con l'allegato B della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, attraverso l'inserimento di ulteriori 4 categorie (lettere da N a Q). La specificazione definitiva delle professioni e stata effettuata con ii DM 5 febbraio 2018).
15 Categorie:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici (6.1 - 8.4.1 - 8.4.2)
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni (7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4)
C. Conciatori di pelli e di pellicce (6.5.4.1);
D. Conduttori di convogli ferroviari e persona le viaggiante (7.4.1.1 e personale viaggiante);
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion (7.4.2.3);
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni (come definite dai decreti del Ministro delta sanita 14 settembre 1994, nn. 739 e 740);
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (5.4.4.3);
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido (2.6.4.2);
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati (8.1.3.1);
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (8.1.4.1 - 8.1.4.3);
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti (8.1.4.5);
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca {6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2};
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative (6.4.5.2 - 6.4.5.3)
Q. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3);
P. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne (7.4.5 e persona/e viaggiante).
Alle sopraindicate categorie professionali, a condizione di avere svolto le attività gravose per un periodo di tempo pari almeno a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni prima del pensionamento, sono riconosciuti quali anticipi pensionistici:
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