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Lavoratori esterni RSA/Scuole: Obbligo Vaccinazione/Green pass

Lavoratori esterni in RSA e Scuole

Lavoratori esterni RSA/Scuole: Obbligo Vaccinazione/Green pass

ID 14533 | 12.09.2021 / Documento completo allegato

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 introduce obblighi Covid per i lavoratori esterni che hanno accesso a RSA e scuole, in particolare:

- Nelle RSA è obbligatoria la vaccinazione anti covid-19 (dal 10 Ottobre 2021);
- Nelle scuole, università, servizi educativi l’infanzia, altri obbligatorio il Gren pass (dal 11 Settembre 2021).
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A. Lavoratori esterni nelle RSA: obbligo vaccinale anti covid-19

E’ quanto disposto dal Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10.09.2021) che prevede una estensione dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, dal 10 Ottobre 2021, anche per soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Garante di tale obbligo è il datore di lavoro di tali soggetti insieme al responsabile della struttura.

Lavoratori esterni in RSA e Scuole   Fig 1

Fig. 1 - Obbligo vaccinazione anti covid-19 RSA Soggetti esterni


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B. Lavoratori esterni nelle “scuole”: obbligo Green pass

E’ quanto disposto dal Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10.09.2021) che prevede l’obbligo del Green pass per soggetti che accedono alle strutture per ragioni di servizio o di lavoro.

Garante di tale obbligo è il datore di lavoro di tali soggetti insieme al Dirigente scolastico o responsabile istituzione.

Lavoratori esterni in RSA e Scuole   Fig 2

Fig. 2 - Obbligo Green pass "scuole" Soggetti esterni

Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (introduce l’Art. 9-ter-1 e l’Art. 9-ter-2 al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52)

Art. 2. Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52

Art. 9 -ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 9- ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9 -ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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