Convenzione ILO C133 del 14 ottobre 1970
ID 14458 | 04.09.2021
Convenzione ILO C133 Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 1970.
Ginevra, 14 ottobre 1970
La Conferenza dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 nella sua cinquantacinquesima sessione; Osservando che la convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, fissa norme particolareggiate per quanto concerne questioni quali i posti-cuccetta, le mense e le sale di ricreazione, la ventilazione, il riscaldamento, l’illuminazione e gli impianti sanitari a bordo delle navi; Considerando che la rapida evoluzione delle caratteristiche di costruzione e di utilizzazione delle navi moderne permette di prevedere nuove migliorie nell’alloggio degli equipaggi ; Avendo deciso l’adozione di varie proposte relative all’alloggio degli equipaggi, argomento che costituisce il secondo punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale destinata a completare la convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, adotta, oggi trenta ottobre millenovecentosettanta, la seguente convenzione denominata Convenzione sull’alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970.
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima, di proprietà pubblica o privata, adibita per fini commerciali al trasporto di merci o di passeggeri, o adibita a qualsiasi altro fine di natura commerciale, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione sia in vigore, e la cui chiglia sia stata collocata — o la cui costruzione sia ad uno stadio equivalente — alla data di entrata in vigore della convenzione per tale territorio o posteriormente a tale data.
2. La legislazione nazionale stabilirà quando una nave dovrà essere ritenuta nave marittima ai fini dell’applicazione della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di stazza inferiore a 1 000 tonnellate;
b) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, siano o no esse equipaggiate di un motore ausiliario;
c) alle navi destinate alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
d) alle navi ad ali portanti e a cuscino pneumatico.
5. Tuttavia la presente convenzione si applicherà nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile:
a) alle navi da 200 a 1 000 tonnellate;
b) all’alloggio delle persone preposte alle normali attività di bordo sulle navi adibite alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe.
6. Inoltre si potrà derogare nei riguardi di qualsiasi nave, alta piena applicazione di una qualunque delle prescrizioni contemplate all’articolo 3 della convenzione, se, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, l’autorità competente ritiene che le modalità della deroga comporteranno vantaggi aventi l’effetto di determinare condizioni che non saranno meno favorevoli, nel complesso, di quelle che sarebbero derivate dalla piena applicazione della convenzione. Particolari relativi a tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dal Membro interessato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
7. Inoltre, l’autorità competente stabilirà, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, in quale misura sarà opportuno, tenuto conto delle necessità di locali destinati al personale per il tempo libero, fare delle eccezioni o discostarsi dalle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda:
a) le navi-traghetto, le navi rifornimento e le navi analoghe che non dispongano in modo continuo dello stesso equipaggio permanente;
b) le navi marittime, quando il personale preposto al servizio di riparazione è temporaneamente imbarcato in sovrappiù all’equipaggio della nave;
c) le navi marittime adibite a viaggi di breve durata che permettano ogni giorno ai membri dell’equipaggio, o di tornare a domicilio o di beneficiare di vantaggi analoghi.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione:
a) con il termine «nave» s’intende qualsiasi imbarcazione alla quale si applica la convenzione;
b) con il termine «tonnellate» s’intendono le tonnellate di stazza lorda;
c) con il termine «nave passeggeri» s’intende qualsiasi nave per la quale è valido:
i) sia un certificato di sicurezza per nave passeggeri rilasciato in conformità alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;
ii) sia un certificato per il trasporto di passeggeri;
d) con il termine «ufficiale» s’intende qualsiasi persona, ad eccezione del capitano, che possegga il grado di ufficiale, secondo la legislazione nazionale o, in mancanza di una tale legislazione, secondo i contratti collettivi o la consuetudine;
e) il termine «personale subalterno» significa qualsiasi membro dell’equipaggio tranne gli ufficiali;
f) con il termine «membro del personale di maestranza» s’intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità e che sia considerato come tale dalla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g) il termine «adulto» si applica a qualsiasi persona che abbia almeno diciotto anni;
h) il termine «alloggio dell’equipaggio» comprende i dormitori, le mense, le installazioni sanitarie, le infermerie e i luoghi di ricreazione previsti per uso dell’equipaggio;
i) il termine «prescritto» significa prescritto dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente;
j) il termine «approvato» significa approvato dall’autorità competente;
k) il termine «nuova immatricolazione» significa nuova immatricolazione in occasione di un cambiamento simultaneo di bandiera e di proprietà di una nave.
Articolo 3
Ogni Membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s’impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:
a) alle disposizioni delle Parti II e III della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
b) alle disposizioni della Parte II della presente convenzione.
Articolo 4
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione s’impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l’applicazione.
2. La suddetta legislazione:
a) vincolerà l’autorità competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
b) indicherà le persone incaricate di assicurarne l’applicazione;
c) prescriverà sanzioni adeguate per ogni infrazione;
d) prevederà l’istituzione ed il mantenimento di un sistema d’ispezione atto a garantire effettivamente l’osservanza delle disposizioni adottate;
e) vincolerà l’autorità competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all’applicazione di questi regolamenti.
PARTE II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ALLOGGIO DEGLI EQUIPAGGI
Articolo 5
1. La superficie per occupante di ogni cabina destinata al personale subalterno non sarà inferiore a:
a) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) 4,25 metri quadri (45,75 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10 000 tonnellate;
c) 4,75 metri quadri (51,13 piedi quadri) a bordo delle navi di 10 000 tonnellate ed oltre di stazza.
2. Tuttavia, la superficie, per occupante di ogni cabina destinata a due membri del personale subalterno, non sarà inferiore a:
a) 2,75 metri quadri (29,60 piedi quadri) a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) 3,25 metri quadri (34,98 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10 000 tonnellate;
c) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) a bordo delle navi di 10 000 tonnellate ed oltre di stazza.
3. Inoltre, la superficie delle cabine destinate al personale subalterno a bordo delle navi passeggeri non sarà inferiore a:
a) 2,35 metri quadri (25,30 piedi quadri) per occupante, a bordo delle navi di 1 000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3 000 tonnellate;
b) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate ed oltre di stazza, a:
i) 3,75 metri quadri (40,36 piedi quadri) per cabine individuali;
ii) 6,00 metri quadri (64,58 piedi quadri) per cabine di due persone;
iii) 9,00 metri quadri (96,88 piedi quadri) per cabine di tre persone;
iv) 12,00 metri quadri (129,17 piedi quadri) per cabine di quattro persone.
4. Due membri del personale subalterno al massimo potranno occupare la stessa cabina salvo sulle navi passeggeri, sulle quali tale numero non potrà essere superiore a quattro.
5. I membri del personale di maestranza disporranno sia di cabine individuali che di cabine per due persone.
6. Nelle cabine destinate agli ufficiali, quando questi non dispongano di un salottino privato, la superficie, per occupante, sarà di almeno 6,50 metri quadri (69,96 piedi quadri), a bordo delle navi di meno 3 000 tonnellate di stazza, e non inferiore a 7,50 metri quadri (80,73 piedi quadri) a bordo delle navi di 3 000 tonnellate di stazza ed oltre.
7. A bordo di tutte le navi, tranne le navi passeggeri, ogni membro adulto dell’equipaggio disporrà di una cabina individuale quando le dimensioni, la destinazione e la sistemazione della nave rendono tale soluzione ragionevole e possibile.
8. Quando ciò sarà possibile sulle navi di 3 000 tonnellate di stazza ed oltre, il direttore di macchine ed il secondo ufficiale disporranno di un’altra stanza contigua alla propria cabina la quale servirà da salottino privato.
9. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, cassettoni e sedie sarà compreso nel calcolo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per circolare o che non possono essere utilizzati per disporvi mobili non saranno compresi in tale calcolo.
10. Le dimensioni interne di una cuccetta non saranno inferiori a 1,98 metro per 0,80 metro (6 piedi 6 pollici per 2 piedi 7,50 pollici).
Articolo 6
1. La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sarà inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto.
2. Ogni mensa sarà dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell’equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente.
3. I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell’equipaggio sono a bordo:
a) un frigorifero di comodo accesso e di capacità sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense;
b) impianti che permettono di disporre di bevande calde;
c) impianti di distribuzione di acqua fresca.
4. L’autorità competente potrà concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.
Articolo 7
1. Locali di svago situati in posto adatto ed ammobiliati in modo adeguato saranno previsti per gli ufficiali ed il personale subalterno. Quando non vi saranno altri locali di svago all’infuori delle mense, queste verranno sistemate ed ammobiliate in modo da sostituirli.
2. I locali di svago saranno attrezzati al minimo di biblioteca e di installazioni per la lettura, la corrispondenza e, possibilmente, per i giochi.
3. Sulle navi di 8 000 tonnellate di stazza ed oltre, sarà opportuno sistemare una sala per fumatori ed una biblioteca in cui potrebbero essere proiettati film o impiantata la televisione, nonché una sala per piccoli lavori manuali e da gioco; si dovrà prevedere anche l’installazione di una piscina.
4. All’atto della determinazione dei piani riguardanti i locali di svago, l’autorità competente prenderà in considerazione la creazione di uno spaccio.
Articolo 8
1. A bordo di ogni nave, sarà opportuno prevedere per gli ufficiali ed il personale subalterno, almeno una latrina situata in un posto appropriato, nonché una vasca da bagno e/o una doccia per ogni gruppo di sei persone a meno che non dispongano di istallazioni sanitarie in conformità ai paragrafi 2-4 seguenti. Quando a bordo di una nave lavorano delle donne, impianti sanitari separati saranno previsti per loro.
2. A bordo delle navi di 5 000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15 000 tonnellate, almeno cinque cabine individuali destinate agli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, di vasca e/o di doccia nonché di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina. Inoltre, a bordo delle navi di 10 000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15 000 tonnellate, le cabine di tutti gli altri ufficiali disporranno di stanze da bagno private o comunicanti equipaggiate nello stesso modo.
3. A bordo delle navi di 15 000 tonnellate di stazza ed oltre, le cabine individuali degli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, nonché di una vasca e/o di doccia e di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina.
4. A bordo delle navi da 25 000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, sarà prevista una stanza da bagno per ogni due membri del personale subalterno, sia comunicante tra due cabine, sia situata di fronte all’ingresso di due cabine contigue; questa stanza da bagno sarà equipaggiata di tazza nonché di vasca e/o doccia e di lavandino alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
5. A bordo delle navi di 5 000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, ogni cabina destinata agli ufficiali od al personale subalterno sarà equipaggiata di lavandino alimentato di acqua dolce corrente, calda e fredda, a meno che ce ne sia uno in una stanza da bagno installata in conformità ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.
6. A bordo di ogni nave, saranno previsti mezzi per lavare, asciugare e stirare la biancheria, in proporzione corrispondente agli effettivi dell’equipaggio e alla durata normale del viaggio, per uso degli ufficiali e del personale subalterno. Tali impianti saranno situati, per quanto possibile, in posti ai quali gli interessati potranno accedere facilmente dai loro alloggi.
7. Tali impianti comprenderanno:
a) lavatrici;
b) macchine per asciugare la biancheria o locali per l’asciugatura convenientemente riscaldati e ventilati;
c) ferri da stiro o apparecchi equivalenti.
Articolo 9
1. A bordo delle navi di 1 600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti:
a) delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora;
b) una tazza nonché un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine.
2. A bordo delle navi di 1 600 tonnellate di stazza ed oltre — all’infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semi private per l’insieme del personale di servizio alle macchine — bisognerà prevedere spogliatoi che saranno:
a) situati all’estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa;
b) equipaggiati di armadi individuali, nonché di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
Articolo 10
In tutti i locali dell’equipaggio in cui deve essere assicurata la libertà di circolazione, l’altezza dello spazio libero non sarà inferiore a 1,98 metro (6 piedi 6 pollici) ; tuttavia l’autorità competente potrà autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell’equipaggio.
Articolo 11
1. I locali destinati all’alloggio dell’equipaggio saranno convenientemente illuminati.
2. Con riserva delle sistemazioni speciali che possono essere autorizzate per le navi passeggeri, i dormitori e le mense saranno provvisti d’illuminazione naturale nonché d’illuminazione artificiale adeguata.
3. Ogni nave sarà dotata di un impianto che permetta d’illuminare elettricamente l’alloggio dell’equipaggio. Se non esistono a bordo due fonti indipendenti di produzione di elettricità, sarà previsto un sistema sussidiario d’illuminazione per mezzo di lampade o di apparecchi d’illuminazione di modello appropriato.
4. Nelle cabine, ogni cuccetta sarà munita di una lampada da comodino elettrica.
5. Norme appropriate d’illuminazione naturale ed artificiale saranno fissate dall’autorità competente.
Articolo 12
A bordo delle navi la cui composizione dell’equipaggio deve, senza che ne risultino discriminazioni, tener conto dell’interesse di equipaggi che abbiano pratiche religiose e sociali diverse, l’autorità competente potrà — dopo essersi consultata con organizzazioni di armatori e/o armatori ed organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, e con riserva di accordo tra le due parti — consentire deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 4 e 7 dell’articolo 5 e dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo 8 della presente convenzione, a condizione che non ne risulti una situazione che, nel complesso, sarebbe meno favorevole di quella che sarebbe derivata dall’applicazione della convenzione. Particolari su tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo Membro interessato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale ne informerà i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
PARTE III – APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI
Articolo 13
1. Nel caso di una nave completamente terminata alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il paese in cui la nave è immatricolata, e che è al di sotto delle prescrizioni della convenzione, l’autorità competente potrà, dopo essersi consultata con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto in particolar modo dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 allorché :
a) la nave sarà nuovamente immatricolata;
b) importanti modifiche di struttura o riparazioni maggiori saranno fatte alla nave in seguito all’applicazione di un piano prestabilito, e non in seguito ad un incidente o ad un caso di urgenza.
2. Nel caso di una nave in costruzione e/o in trasformazione alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il territorio di immatricolazione, l’autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 ; tali modifiche costituiranno un’applicazione definitiva dei termini della convenzione.
3. Quando una nave — a meno che non si tratti di nave di cui si faccia menzione ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o alla quale la presente convenzione fosse applicabile nel corso della costruzione — è nuovamente immatricolata in un territorio dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, l’autorità competente potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che siano apportate alla nave, allo scopo di renderla conforme alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall’applicazione degli articoli 5, 8 e 10 ; tali modifiche costituiranno un’applicazione definitiva dei termini della convenzione.
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale saranno state registrate le ratifiche di dodici Membri possessori ciascuno di una marina mercantile di oltre 1 milione di tonnellate di stazza, essendo inteso che almeno quattro di essi dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di almeno 2 milioni di tonnellate di stazza.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 16
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, con atto notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione dell’ultima ratifica necessaria all’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.
Articolo 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati conformemente agli articoli precedenti.
Articolo 19
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 20
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di uno Membro, della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 sopraccitato, denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 21
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 158
Entrata in vigore: 27 Agosto 1991