Modelli Relazione paesaggistica (ìn allegato DPCM 12 dicembre 2005) / doc
ID 14380 | 25.08.2021 / Modelli allegati DPCM 12 dicembre 2005 doc
DPCM 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006)
Allegati
01. Relazione paesaggistica Allegato DPCM 12 dicembre 2005
02. Scheda presentazione richiesta autorizzazione paesaggistica Allegato DPCM 12 dicembre 2005
03. Relazione illustrativa Allegato DPCM 12 dicembre 2005
04. Relazione tecnico-normativa Allegato DPCM 12 dicembre 2005
05. Analisi dell'impatto della regolamentazione Allegato DPCM 12 dicembre 2005
06. Monitoraggio Programma di Governo
Procedura di autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione paesaggistica
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica.
L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell’autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell’intervento.
Dal 2010 alcuni interventi, definiti “di lieve entità”, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (v. paragrafi seguenti).
Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”: procedimento
Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
L’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità.
L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.
Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).
Autorizzazione paesaggistica semplificata: procedimento
Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.P.R. 9 Luglio 2010 n. 139 (abrogato dal D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31).
Il richiedente presenta all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione l’apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l’autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01.
Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata per via telematica. Se per l’intervento da autorizzare si fa riferimento allo sportello unico per le autorità produttive, si potrà presentare la domanda a quest’ultimo.
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza.
Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all’interessato.
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Articolo 146 (Autorizzazione)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'.
9. (Periodo soppresso dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
15. Comma abrogato dal D.L 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
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