Convenzione ILO C112 del 03 giugno 1959
ID 14374 | 24.08.2021
Convenzione ILO C112 Età minima (pescatori), 1959.
Ginevra, 03 giugno 1959
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959 nella sua quarantatreesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’età minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959.
Articolo 1
1. Agli effetti della presente convenzione, il termine «battello da pesca» deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.
2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, né alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.
Articolo 2
1. I fanciulli di età inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.
2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attività a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attività:
a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
3. Inoltre la legislazione nazionale può autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l’autorità scolastica - o un’altra appropriata autorità, designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all’interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l’impiego considerato può per lui comportare.
Articolo 3
I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a carbone, in qualità di addetti alla stiva o di fuochisti.
Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorità.
Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 6
1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 7
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Articolo 10
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Articolo 11
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 07 Novembre 1961