Convenzione ILO C98 del 08 giugno 1949
ID 14322 | 16.08.2021
Convenzione ILO C98 Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.
Ginevra, 08 giugno 1949
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte sull’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.
Articolo 1
1. I lavoratori devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a compromettere la libertà sindacale in materia di impiego.
2. Tale protezione deve in particolare applicarsi a quanto concerne gli atti che abbiano lo scopo di:
a) subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non aderisca ad un sindacato o smetta di far parte di un sindacato;
b) licenziare un lavoratore o portargli pregiudizio con ogni altro mezzo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro, o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.
Articolo 2
1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza delle une verso le altre, che si realizzino sia direttamente sia per mezzo di loro funzionari o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.
2. Sono considerati in particolare atti di ingerenza ai sensi del presente articolo le misure tendenti a provocare la creazione di organizzazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro, o a sostenere delle organizzazioni di lavoratori con mezzi finanziari o in altro modo, allo scopo di porre queste organizzazioni sotto il controllo di un datore di lavoro o di una organizzazione di datori di lavoro.
Articolo 3
Ove necessario, devono essere creati organismi adeguati alle condizioni nazionali per garantire il rispetto del diritto di organizzazione definito dai precedenti articoli.
Articolo 4
Ove necessario, devono essere adottate misure adeguate alle condizioni nazionali per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’uso più vasti di procedimenti di negoziazione volontaria di convenzioni collettive fra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato, e le organizzazioni di lavoratori dall’altro, allo scopo di regolare con questo mezzo le condizioni di impiego.
Articolo 5
1. La legislazione nazionale dovrà determinare la misura delle garanzie previste dalla presente convenzione per quanto si riferisce alla loro applicazione alle forze armate e alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica di questa convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà alcuna legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.
Articolo 6
La presente convenzione non concerne la condizione dei funzionari pubblici e non potrà, in alcun modo, essere interpretata a pregiudizio dei loro diritti o del loro Statuto.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 9
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Articolo 10
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.
Articolo 11
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 12
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 13
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 14
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 23 Marzo 1958, n. 367
Entrata in vigore: 18 Luglio 1951