Scheda Dati Sicurezza SDS: Indicazione dei Centri antiveleni riconosciuti in IT entro il 30 Settembre 2022
ID 14320 | 16.08.2021 / Documento completo allegato
La Scheda Dati Sicurezza SDS deve riportare l'indicazione di tutti i Centri antiveleni riconosciuti in IT, al punto 1.4, entro il 30 Settembre 2022.
Nella scheda di dati di sicurezza di una miscela di cui all’art. 31 e all’allegato II, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), devono essere inseriti gratuitamente i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 56/CSR) e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria.
L’indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di dati di sicurezza di una miscela non responsabilizza i medesimi Centri antiveleni per quanto concerne la conformità della scheda di dati di sicurezza.
________
Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.
(GU n. 78 del 31.03.2021)
....
3. Alla parte D dell'allegato XI, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica della parte D e' sostituita dalla seguente: «Centri antiveleni (CAV)»;
b) le parole da «locali e attrezzature» fino a «chiavi di accesso personalizzate» sono incluse nella «Sezione A - Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri antiveleni»;
c) dopo la sezione A e' aggiunta la seguente:
«Sezione B - Scheda di dati di sicurezza.
Numero telefonico di emergenza Nella scheda di dati di sicurezza di una miscela di cui all'art. 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono inseriti gratuitamente i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 56/CSR) e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria. L'indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di dati di sicurezza di una miscela non responsabilizza i medesimi Centri antiveleni per quanto concerne la conformita' della scheda di dati di sicurezza».
d) dopo la sezione B, e' aggiunta la seguente: «Sezione C - Elenco dei centri antiveleni - Le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanita' sono accessibili dai Centri antiveleni indicati nell'elenco che segue, che costituisce parte integrante del presente allegato:
1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli;
2. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze;
3. Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;
4. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;
5. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo;
6. Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;
7. Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma;
8. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia;
9. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesu', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma;
10. Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona».
4. L'obbligo di cui al comma 3, lettera c), e' adempiuto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 Settembre 2022).
...
ALLEGATO XI CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Parte D - Centri antiveleni (CAV)
Sezione A - Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri antiveleni
- Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV.
- Attivita' 24 ore al giorno.
- Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura riconosciuta all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
- Registrazione di tutti gli interventi effettuati.
- Personale dedicato con adeguata idoneita' professionale.
- Accesso diretto alla consulenza telefonica per la popolazione in generale.
- Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete.
- Linea telefonica in entrata dedicata al CAV, nonche' linea telefonica per collegamento telematico.
- Attivita' documentata per almeno un biennio in conformita' alla Risoluzione CEE 90/C 329/03.
- Assunzione di responsabilita' formale sull'utilizzo delle informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di accesso personalizzate.
Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico di emergenza
Nella scheda di dati di sicurezza di una miscela di cui all'art. 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono inseriti gratuitamente i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 56/CSR) e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria.
L'indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di dati di sicurezza di una miscela non responsabilizza i medesimi Centri antiveleni per quanto concerne la conformita' della scheda di dati di sicurezza.
Sezione C - Elenco dei centri antiveleni
Le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanita' sono accessibili dai Centri antiveleni indicati nell'elenco che segue, che costituisce parte integrante del presente allegato:
1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli;
2. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze;
3. Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;
4. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;
5. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo;
6. Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;
7. Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma;
8. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia;
9. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesu', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma;
10. Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide
Stefani, 1 - 37126 Verona.
Art. 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
…
ALLEGATO II PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
...
1.4. Numero telefonico di emergenza
Devono essere indicati i riferimenti a servizi d’informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l’organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono.
Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni.
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati