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Regolamento (UE) 2021/1317

Regolamento UE 2021 1317

Regolamento (UE) 2021/1317 

Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari

GU L 286/1 del 10.8.2021

Entrata in vigore: 30.08.2021

...

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

...

ALLEGATO

Nella «Parte 3: Metalli» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la sottoparte 3.1. (Piombo) è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi

(mg/kg di peso fresco)

3.1

Piombo

 

3.1.1

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

3.1.2

Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini (57)

 

commercializzate in polvere (3) (29)

0,020

commercializzate allo stato liquido (3) (29)

0,010

3.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (29), diversi da quelli di cui al punto 3.1.5

0,020

3.1.4

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini

 

commercializzati in polvere (3) (29)

0,020

commercializzati allo stato liquido (3) (29)

0,010

3.1.5

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4

 

commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (4)

0,020

da preparare mediante infusione o decozione (29)

0,50

3.1.6

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,10

3.1.7

Frattaglie (6)

 

di bovini e ovini

0,20

di suini

0,15

di pollame

0,10

3.1.8

Muscolo di pesce ( 24 ) ( 25 )

0,30

3.1.9

Cefalopodi (52)

0,30

3.1.10

Crostacei ( 26 ) (44 )

0,50

3.1.11

Molluschi bivalvi ( 26 )

1,50

3.1.12

Cereali e leguminose

0,20

3.1.13

Ortaggi a radice e a tubero (esclusi salsefrica, zenzero fresco e curcuma fresca), ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo ( 27 ) ( 53 )

0,10

3.1.14

Cavoli a foglia, salsefrica, i funghi Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni) e Lentinula edodes (shitake) e gli ortaggi a foglia (escluse le erbe fresche) ( 27 )

0,30

3.1.15

Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco

0,80

3.1.16

Ortaggi a frutto

 

granturco dolce ( 27 )

0,10

altri diversi dal granturco dolce ( 27 )

0,05

3.1.17

Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,10

3.1.18

Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,20

3.1.19

Oli e grassi, compreso il grasso del latte

0,10

3.1.20

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

 

esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti (14)

0,05

da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (14)

0,03

3.1.21

Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.22

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

3.1.23

Vini liquorosi ottenuti da uve  (*1)

 

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,15

3.1.24

Integratori alimentari (39)

3,0

3.1.25

Miele

0,10

3.1.26

Spezie essiccate (29)

 

Spezie ottenute da frutti

0,60

Spezie ottenute da radici e da rizomi

1,50

Spezie ottenute da corteccia

2,0

Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori

1,0

Spezie ottenute da semi

0,90

3.1.27

Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

1,0

I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

2,0

(*1)  Quali definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

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