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Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018

Cover Guanti di protezione rischi meccanici EN 388 2016 A1 2018

Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018 / UNI EN 388:2019

ID 14243 | 08.08.2021 / Documento di lavoro completo in allegato (IT/EN)

Documento sui guanti di protezione da rischi meccanici DPI di cui alla norma EN 388:2016+A1:2018 (UNI EN 388:2019), norma armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425 DPI, che prevede la marcatura CE, con l’illustrazione delle novità inerenti i metodi ed i livelli di prestazione al taglio ed alla marcatura specifica della norma.

I guanti di protezione che tutelano dai rischi meccanici devono rispettare la EN 388. Questo standard era stato introdotto, per la prima volta, nel 2003, è stato poi integrato e sostituito nel 2016 ed emendato nel 2018 (A1 2018), ora UNI EN 388:2019.

La EN 388 specifica i requisiti per i guanti contro i rischi meccanici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni relative necessarie.

I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono essere resistenti all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione.

La resistenza all'abrasione è testata sottoponendo il guanto ad una escoriazione causata da una pressione conosciuta.

La resistenza ai tagli, invece, viene testata attraverso il passaggio di una lama a velocità costante necessaria per tagliare il guanto (Ccoup Test), 2° Indice del codice di classificazione e dal 2016 anche attraverso il TDM test della EN ISO 13997:1999, che ha introdotto il 5° indice codice di classificazione dei guanti (vedi a seguire).

La resistenza allo strappo viene testata calcolando la forza necessaria per lacerare un guanto.

La resistenza alla perforazione viene valutata misurando la forza necessaria a provocare un foro con una punta di dimensioni standard.

Infine, la resistenza agli impatti può essere prevista se le prestazioni di prova soddisfano la EN 13594:2015


...

1. Nuova marcatura EN 388 (Ed. 2003 / Ed. 2018)

Guanti di protezione rischi meccanici Nuova marcatura

EN 388 Tabella classificazione 2016

Scelta DPI: Guanti di protezioni meccaniche in base alla mansione svolta durante l’attività lavorativa

(*) Esempio: Addetto che svolge durante l’attività lavorativa la mansione i cui compiti sono:

- 50% dell’attività lavorativa consistente nel serraggio bulloni manuale/utensile elettrico e
- 50% consistente nel movimentare e posizionare lamiere

A. Categoria DPI

Categoria guanti DPI: I (lesioni meccaniche superficiali)

Tabella scelta DPI guanti di protezione meccanica in base ai livelli di resistenza

Modalita  di scelta guanti di protezione meccanica EN 388 2016

B. Livelli di resistenza e marcatura EN 388

In base alla valutazione effettuata all’addetto verrà assegnato il guanto contro i rischi meccanici, riportante il seguente pittogramma e marcatura (Classificazione minima)(**):

Guanti di protezione rischi meccanici Pittogramma e marcatura

(*) Esempio e valutazione generica per la scelta di un tipo di guanto di protezione meccanica rispetto ad un'altro in relazione ai rischi della mansione

(**) Classificazione minima per il la mansione svolta, nel caso di utilizzo di sostanze chimiche o rischi termici / altro occorre scegliere anche guanti adeguati a tali rischi (marcatura combinata).

EN 374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
EN 407 - Guanti di protezione contro rischi termici
Altro

Normativa

La norma EN 388 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.
....

ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

[…]

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

[…]

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

1. Elementi di protezione per l’industria.
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
3. Otoprotettori.
4. Autorespiratori.
5. Guanti di protezione.
6. Stivali e scarpe di sicurezza.
7. Indumenti di protezione.
8. Giubbotti di salvataggio per l’industria.
9. Dispositivi di protezione contro le cadute.

5. GUANTI DI PROTEZIONE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona della mano da proteggere

Sollecitazioni connesse con l'utilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione

Meccanici

Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti

Resistenza alla penetrazione, al taglio

Impatto

Imbottitura

Termici

Materiali caldi o freddi, temperatura dell'ambiente

Isolamento contro il caldo o il freddo

Contatto con fiamme

Non infiammabilità, resistenza alla fiamma

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi

Elettrici

Elettricità

Isolamento elettrico

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilità, resistenza

Vibrazioni

Vibrazioni meccaniche

Attenuazione delle vibrazioni

Contaminazioni

Contatto con materiali radioattivi

Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO
(Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con l'attività lavorativa

Comfort inadeguato

-Progetto ergonomico:
- - massa, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione

Calzata insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali
-Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
-Inalterabilità dimensionale

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO
(Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro
- - osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- - osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici)
- Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
-Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato
-Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito
-Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

I Guanti di protezione contro i rischi meccanici possono rientrare in categoria 1, 2 o 3:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
_________

EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Estratto (Traduzione IT non ufficiale)

3 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano i seguenti termini e definizioni.

3.1 guanto di protezione contro i rischi meccanici

guanto che fornisce protezione contro almeno uno dei seguenti rischi meccanici: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione

3.2 guanto che fornisce una protezione specifica

guanto progettato per fornire un'area di protezione migliorata per l'intera mano o parte di essa

Nota 1 alla voce: Ad esempio, stile di protezione del palmo o protezione contro gli urti.

3.3 serie di guanti

tipo di guanto singolo o tipo di guanto con lo stesso materiale del palmo fino alla linea del polso dove le uniche varianti sono taglia, lunghezza, mano sinistra/destra e colore.

3.4 braccio

parte del corpo tra il polso e la spalla

3.5 guanti composti da più strati

- strati non incollati: guanto costituito da 2 o più strati di materiali non collegati tra loro, previa preparazione del campione per il test;

- strati incollati: un guanto costituito da 2 o più strati di materiali collegati tra loro (ad esempio incollati, cuciti, immersi, impregnati) dopo aver preparato il campione per il test

3.6 ciclo di abrasione

completamento di tutti i movimenti di abrasione traslazionale tracciando una figura di Lissajous composta da 16 sfregamenti, ovvero 16 giri dei due motori esterni e 15 giri del motore interno dell'abrasimetro Martindale

[FONTE: EN ISO 12947-1]

Nota 1 alla voce:
Uno sfregamento da abrasione è un giro degli azionamenti esterni del tester di abrasione Martindale (vedi EN ISO 12947-1).

3.7 protezione del braccio

manica protettiva separata dal guanto o dall'abbigliamento che fornisce protezione contro almeno uno dei seguenti rischi meccanici: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione

[...]

7 Marcatura

7.1 Generale

La marcatura del guanto protettivo o della protezione per le braccia deve essere conforme alle clausole applicabili della EN 420.

7.2 Pittogrammi

Per i guanti che soddisfano i requisiti della clausola 4, le proprietà meccaniche del guanto devono essere indicate dal pittogramma, vedere la Figura 10, per i rischi meccanici seguiti dai rispettivi livelli di prestazione di ciascuna prova meccanica (vedere la Figura 11).

Il primo numero corrisponde alla resistenza all'abrasione, il secondo alla resistenza al taglio della lama, il terzo alla resistenza allo strappo, il quarto alla resistenza alla perforazione e il quinto carattere (una lettera) alla resistenza al taglio EN ISO 13997:1999 (come mostrato nelle tabelle 1 e 2).

Il livello di taglio numerico come da 6.2 può essere facoltativamente riportato nella marcatura a fianco del livello alfabetico dato dai risultati della prova secondo il livello alfabetico del metodo EN ISO 13997:1999.

Il posizionamento del pittogramma e dei livelli di prestazione l'uno rispetto all'altro deve essere conforme alla EN 420.

Figura 10   Pittogramma per rischi meccanici

Figura 10 - Pittogramma per rischi meccanici

7.3 Marcatura di requisiti aggiuntivi

Protezione dagli urti

Quando i requisiti forniti in 4.2.1 sono soddisfatti dai guanti, il codice di marcatura "P" viene aggiunto dopo il numero dei cinque livelli di prestazione (vedi esempio in Figura 11).

7.4 Esempi di marcatura

Guanti di protezione rischi meccanici Figura 11

Figure 11 - Esempio di marcatura per i rischi meccanici

Tabella 4 - Spiegazione degli esempi forniti in Figura 11

Guanti di protezione rischi meccanici Tabella 4

...
segue in allegato

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024