Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020
Infortunio mortale sul lavoro - Risarcimento dei danni - Condotta imprevedibile e azzardata del lavoratore - Misure di sicurezza collettive - Deroga - Incompatibilità con lo stato dei luoghi
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1. Con sentenza n. 113/2016, depositata il 29 aprile 2016, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda, proposta da (...) in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore (...), diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio mortale occorso il (...) a (...), allorquando il lavoratore era precipitato al suolo da un'altezza di circa dodici metri mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale di proprietà della (...) S.p.A. per l'esecuzione di lavori appaltati alla (...) s.n.c. di (...) e da questa subappaltati alla (...), di cui il (...) era dipendente.
2. La Corte di appello ha rilevato a sostegno della propria decisione che il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall'alto e che l'evento si era verificato per una sua condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita, secondo gli elementi acquisiti al giudizio, nel fatto di essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio; né era configurabile, ad avviso della Corte, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, un profilo di inadempimento per mancata adozione di misure di protezione collettiva, posto che l'art. 15, comma 1, lett. i), del d. l.vo 9 aprile 2008, n. 81, nello stabilire la "priorità" di tali misure rispetto a quelle individuali, lungi dal qualificare adottabili le misure di sicurezza individuali solo ed esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso alle misure di sicurezza collettive, lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a fattori diversi, quali la compatibilità con la situazione dei luoghi, il tipo di lavorazione da svolgere e la comparabilità dei rischi.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi (...), con cinque motivi, cui hanno resistito con distinti atti: la (...) S.r.l. (già (...) S.p.A.); la (...) S.r.l. (già (...) s.n.c. di (...), nella qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili della s.n.c.; (...) quale coordinatore della sicurezza; la (...) S.p.A., assicuratrice di quest'ultimo.
4. Sono rimaste intimate le compagnie (...) S.p.A. e (...) S.p.A., assicuratrici rispettivamente della (...) e della (...), nonché gli eredi di (...).
5. I ricorrenti hanno depositato memoria.
1. Con il primo motivo viene dedotto l'omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.
2. Con il secondo viene dedotta la violazione degli artt. 2087, 2050 e 2051 cod. civ. per non avere la Corte di appello considerato che, nel caso di specie, sarebbe stata possibile l'installazione di misure anticaduta di tipo collettivo sicure e compatibili con il contesto lavorativo, a fronte di norme che impongono al datore di lavoro, e comunque ai garanti della sicurezza, di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore, adottando la massima sicurezza tecnologicamente possibile ed escludendo la loro responsabilità solo in presenza del caso fortuito.
3. Con il terzo viene dedotta la violazione degli artt. 15 e 90, comma 1°, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che tali disposizioni stabiliscono, per i garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte - sia attribuita, nell'applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità.
4. Con il quarto viene dedotta la violazione degli artt. 40, comma 2°, e 41 cod. penale per non avere il giudice di appello considerato che, anche a voler imputare al (omissis) disattenzione o negligenza nello svolgimento della propria attività, non avrebbero potuto i soggetti garanti della sicurezza in cantiere andare esenti da responsabilità, non essendo l'infortunio, così come si era verificato, né imprevedibile né inevitabile, e che l'osservanza delle norme di prevenzione avrebbe consentito di evitarlo, anche nel caso di un'eventuale imprudenza del lavoratore.
5. Con il quinto motivo è infine denunciata la violazione e falsa applicazione del principio, per il quale la disattenzione, la negligenza o l'imprudenza del lavoratore non possono mai assurgere a causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica da parte del garante della sicurezza, mentre il comportamento del lavoratore può assurgere a causa esclusiva dell'evento solo nel caso in cui abbia i caratteri dell'eccezionaiità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute e cioè laddove sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
6. Il primo motivo risulta inammissibile per cessazione della materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia allo stesso da parte del difensore delle parti ricorrenti intervenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sul rilievo della sua inammissibilità per c.d. "doppia conforme".
7. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, in quanto genericamente formulato e, nella sua seconda parte (possibilità di fatto di installare misure collettive anticaduta), anche tendente a proporre rilievi di puro merito, come tali estranei alla sede del giudizio di legittimità.
8. E' invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.
9. L'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".
In correlazione con tale disposizione l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti ... da mezzi di protezione collettiva" (oltre che mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro").
Il successivo art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") prevede, al comma 1, che "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15".
L'art. 111 del decreto ripropone poi, al comma 1, lettera, a), per i lavori da eseguirsi "in quota", il criterio della "priorità" delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; e, al comma 6, prevede che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".
10. Tanto premesso, si rileva che la nozione di priorità, cui è fatto riferimento sia nell'art. 15, sia nell'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008, risponde all'esigenza del discorso di collocare due o più enti sopra una scala di precedenza; nel discorso "normativo" essa, in definitiva, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento e a giustificazione delle opzioni esercitate.
11. Ciò, tuttavia, non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno.
12. E', invece, proprio questo l'esito sostanziale della lettura seguita dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, là dove si esclude che la mancata adozione della misura prioritaria possa integrare un inadempimento e si afferma che il riferimento al criterio di priorità "lascia logicamente al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato ad una serie di fattori" (p. 7): fattori peraltro concretamente individuati dalla Corte, nel seguito del proprio percorso argomentativo, nella opportunità di evitare la creazione e la diffusione di rischi ulteriori connessi alla predisposizione delle misure collettive (per la necessità di usare dispositivi di protezione individuale nel corso della loro realizzazione e per il concorso, in tale realizzazione, di una comunità di lavoratori), come nella esigenza datoriale di contenere costi e tempi, e cioè in elementi indimostrati e comunque estranei tanto alla formulazione dell'art. 15 (e dell'art. 111) del decreto legislativo n. 81/2008, quanto alle ragioni e alle finalità che hanno ispirato la legislazione in materia di sicurezza del lavoro.
13. Si tratta di conclusione in contrasto anche con il quadro normativo, che la Corte ha dichiarato di avere presente (cfr. sentenza, p. 6, par. 15), e che è esattamente quello delineato sub n. 9, atteso in particolare che: a) il criterio della "priorità" (delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale) ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle "in quota": art. 111, comma 1, lettera a); b) l'obbligatorietà dei DPI, che "devono" essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti, fra l'altro, "da mezzi di protezione collettiva" (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione; c) l'obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi conferma nel comma 6 dell'art. 111, sia ove la disposizione prevede che siano adottate "misure di sicurezza equivalenti ed efficaci", nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda "l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute", sia ove stabilisce che - una volta terminato detto lavoro di natura particolare, in via definitiva o temporanea - "i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".
14. A tale quadro deve aggiungersi l'art. 148 del decreto n. 81/2008, nella versione di cui al d.lgs. n. 106/2009, la quale prevede che "prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego".
15. A proposito di tale disposizione si rileva, in primo luogo, come essa costituisca norma speciale rispetto all'art. 111, riguardando (tra i "lavori in quota") quelli "su lucernari" (come su "tetti, coperture e simili") e cioè proprio e specificamente la fattispecie concreta dedotta in giudizio; ed inoltre come essa, per il modo in cui è formulata ("fermo restando ..."), oltre che per il contesto In cui è inserita (quello di un decreto contenente disposizioni integrative e correttive del decreto n. 81), renda esplicito ciò che in quest'ultimo può ritenersi comunque già chiaramente delineato, per tutte le considerazioni svolte.
16. Non può, d'altra parte, ritenersi che le parole fermo restando l'obbligo di predispone misure di protezione collettiva attengano esclusivamente all'ipotesi in cui si mostri dubbia la "resistenza" delle superfici su cui eseguire i lavori, perché a quest'ultima problematica è dedicato, con il richiamo a specifiche misure, il comma 2 della disposizione in esame.
17. Deve, pertanto, concludersi nel senso che, ove si debbano svolgere lavori al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili", sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l'unico ed esclusivo limite che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.
18, Nell'accoglimento del terzo motivo restano assorbiti il quarto e il quinto.
19. L'impugnata sentenza n. 113/2016 della Corte di appello di Bologna deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra affermato.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il secondo e assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.