Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.904
/ Totale documenti scaricati: 31.666.587

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.666.587 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.666.587 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.666.587 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.666.587 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.904 *

/ Totale documenti scaricati: 31.666.587 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

ID 14019 | | Visite: 3404 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14019

Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

ID 14019 | 14.07.2021

Convenzione ILO C27 Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929.

Ginevra, 21 giugno 1929

La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione, dopo aver risolto d’adottare diverse proposte relative all’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l’indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima di essere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.
2. La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo.
3. L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
4. Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Articolo 3
1. La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d’un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione alla fine d’ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 6
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 7
1. Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d’un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denunzia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l’art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.
3. La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.

Articolo 8
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDL 08 maggio 1933, n. 676
Entrata in vigore: 14 giugno 1930

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929.pdf
ILO 1929
87 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 162

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 268

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 225

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 491

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 487

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto