Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921
ID 13980 | 11.07.2021
Convenzione ILO C14 Riposo settimanale (industria), 1921.
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale, adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
Articolo 1
1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali»:
a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;
b) le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
d) il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
2. L’enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d’ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott’ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali6, e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.
3. A compimento dell’enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l’industria da una parte, e il commercio e l’agricoltura dall’altra.
Articolo 2
1. Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr’ore consecutive.
2. Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.
3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.
Articolo 3
Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.
Articolo 4
1. Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell’art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.
2. Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l’applicazione della legislazione in vigore.
Articolo 5
Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi dei riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell’art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.
Articolo 6
1. Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all’Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.
2. L’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 7
Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:
a) nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
b) quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d’un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell’autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d’indicare questo regime.
Articolo 8
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 9
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Articolo 10
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.
Articolo 11
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1o gennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.
Articolo 12
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 13
Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d’un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Articolo 14
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 15
I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 agosto 1924, n. 580
Entrata in vigore: 12 giugno 1923