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Stato di emergenza: Validità certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni

Stato di emergenza   Validita  certificati  attestati ecc

Stato di emergenza: Validità certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni

ID 13937 | Update 07.07.2021 / Documento completo allegato

Documento allegato riepilogativo sulla validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni in scadenza tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19  (data news è il 31 Luglio 2021) che restano validi 90 giorni dalla cessazione, cioè fino al 29 Ottobre 2021 (Art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18)

Infatti il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 riporta:

AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020".

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020".

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale". Ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021".

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal comma 6 del presente articolo, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data".

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data. Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti".

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 40-quater, comma 1) che "La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021".

AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data. Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti".
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