Decreto 18 Maggio 2007
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. (GU n. 136 del 14-6-2007)
Allegato testo consolidato modificato da: Decreto 13 dicembre 2012
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Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1.Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2.Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.
2-bis. Le attività di "spettacolo di strada " di cui alla sezione VI dell’elenco di cui all’ articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.
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