Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON (Industrie NORM) | Legge n. 15/2022
ID 13857 | Rev. 2.0 del 14.05.2022 / Documento completo allegato
Con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il termine per i controlli radiometrici delle industrie NORM è prorogato al 30 giugno 2022.
Con la Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021) che ha disposto anche l'abrogazione del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 (GU n.103 del 30.04.2021) (Proroghe in materia di termini legislativi), con l'Art. 11- undecies modifica (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) il D.Lgs. 101/2020 Art. 22 e proroga le pratiche degli esercenti per l'impiego di materiali contenenti RADON per le attività cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020 al 31 dicembre 2021 (anziché al 27 Agosto 2021).
Settori interessati nella tabella II-1 di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020, cd industrie NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), (vedasi a seguire).
Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica».
Inoltre per la Sorveglianza radiometrica la proroga al 30 Settembre 2021, è ulteriormente prorogata al 01.03.2022 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 cd Milleproroghe 2022 (GU n.309 del 30.12.2021), successiva proroga al 31.03.2022 dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (GU n.19 del 25.01.2022) di conversione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021). Segue la fine del regime transitorio con il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (GU n. 50 del 01.03.2022).
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Sezione III PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI
PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
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Art. 20. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:
a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Art. 21. Registrazione dati (direttiva 59/2013/ EURATOM, articolo 104)
1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all’allegato II. L’ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell’apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio. 2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 22, comma 8, all’ISIN.
Art. 22. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10- quinques).
1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
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Allegato II
SEZIONE II - PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1.
Tabella II-1.
Settori industriali |
Classi o tipi di pratiche |
Centrali elettriche a carbone |
manutenzione di caldaie |
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio |
estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto |
Industria dello zircone e dello zirconio |
Lavorazione delle sabbie zirconifere produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle |
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro |
Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; |
Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici |
produzione di fosforo con processo termico; produzione di acido fosforico; |
Produzione del pigmento TiO2 |
gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio |
Produzione di cemento |
manutenzione di forni per la produzione di clinker |
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio |
produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas |
Produzione di energia geotermica |
impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto |
Produzione di gas e petrolio |
estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori |
Impianti per la filtrazione delle acque di falda |
gestione e manutenzione dell’impianto |
Cartiere |
manutenzione delle tubazioni |
Lavorazioni di taglio e sabbiatura |
impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi |
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Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 14.05.2022 | Legge 25 febbraio 2022 n. 15 | Certifico Srl |
1.0 | 02.01.2022 | Legge 17 giugno 2021, n. 87 | Certifico Srl |
0.0 | 26.06.2021 | --- | Certifico Srl |
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