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Circolare MITE n. 52445 del 17 Maggio 2021

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Circolare MITE n. 52445 del 17 Maggio 2021 | etichettatura ambientale degli imballaggi

ID 13585 | 20.05.2021

D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state riscontrate talune problematiche in merito all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi.

Si riportano pertanto i chiarimenti di seguito esposti. Si premette che nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio – in particolare si richiama la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE – sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale – TUA), nella parte IV relativa all’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi. Il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 219, comma 5 del TUA prevedendo che gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite, tra l’altro, “dalle norme tecniche UNI applicabili”, e conseguentemente facendo venir meno l’adozione di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di concerto con il Ministero delle Attività produttive, come presupposto per individuare le corrette modalità applicative dell’etichettatura degli imballaggi.

Allo stesso tempo il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha abrogato il secondo periodo del comma 5, dell’art. 219 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 strettamente connesso al decreto ministeriale di cui sopra, introducendo altresì l’obbligo tout court per i produttori di imballaggi di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Occorre anche evidenziare la disposizione recata dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in base al quale è prevista la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come sopra richiamato.

Sul tema della proroga dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA è intervenuto successivamente il decreto legge n. 41 del 2021, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che, in sede di conversione in legge al Senato, ha previsto all’art. 39, la sostituzione dell'articolo 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il comma 5, dell’ art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La suddetta previsione normativa ha disposto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”.

Il testo di conversione in legge del decreto legge n. 41 del 2021 dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021, data di scadenza del provvedimento normativo.

Tutto ciò premesso si chiarisce quanto segue.

Testo completo in allegato

Fonte: MITE

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