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Nota VVF n. 6413 del 30.04.2021

SCIA parziale attivit  sanitarie

Nota VVF n. 6413 del 30.04.2021 | SCIA parziale e attestazione di rinnovo periodico attività sanitarie

SCIA parziale e attestazione di rinnovo periodico nelle attività sanitarie

Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2.

...

OGGETTO: Strutture sanitarie di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 marzo 2015. Segnalazione certificata di inizio attività parziale e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Quesito.

In riscontro al quesito formulato con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ha definito un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Alla luce di quanto sopra indicato e del quadro normativo vigente, si ritiene che per la cosiddetta ”SCIA parziale” non debba essere presentata l’attestazione di rinnovo periodico di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, in quanto la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi, di fatto, assorbe all’obbligo del rinnovo della SCIA precedente. Si rammenta che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 2015 prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.

Nel caso delle strutture sanitarie che, per l’adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all’art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell’assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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