Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 162 / Consolidato 06.2024
ID 13492 | 30.06.2024
Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 162
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
(GU n.231 del 04.10.2011)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011
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In allegato Testo consolidato con gli aggiornamenti, in ordine cronologico:
03/08/2015
Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178)
08/07/2016
Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. 08/07/2016, n.158)
16/07/2020
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178)
14/09/2020
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228) - Consolidato 2020
09/12/2023
DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 (in G.U. 09/12/2023, n.287)convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n. 31)
07/02/2024
LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n.31)
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Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita' ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee.
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