Food Safety: Testi consolidati ufficiali aggiornati al 27.03.2021 (interessati al Regolamento "comunicazione del rischio" consumatori)
ID 13473 | 04.05.2021 / Aggiornati al Regolamento (UE) 2019/1381
Il Regolamento (UE) 2019/1381 intende, in particolare, garantire una comunicazione e informazione tempestiva ai cittadini nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale a causa di inosservanza derivante da violazioni intenzionali del diritto dell'Unione applicabile perpetrate attraverso pratiche fraudolente o ingannevoli, le autorità pubbliche, individuando nella misura più ampia possibile i prodotti interessati e il rischio che questi possono comportare.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'analisi del rischio come un processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Ai fini della valutazione del rischio a livello dell'Unione, esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») quale organismo dell'Unione responsabile della valutazione dei rischi nelle questioni inerenti alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio. Dalla valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [Regolamento (CE) n. 178/2002] («vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale») risulta che la comunicazione del rischio viene considerata complessivamente di scarsa efficacia. Ciò ha ripercussioni sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati del processo di analisi del rischio.
Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l'analisi del rischio è sostenuta dall'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità.
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Testi consolidati ufficiali al 27.03.2021 (aggiornati al Regolamento (UE) 2019/1381 Trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare / Comunicazione del rischio ai consumatori) dei Regolamenti:
- Regolamento (CE) n. 178/2002: Principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
- Regolamento (CE) n. 1935/2004: Regolamento quadro MOCA - MCA
- Regolamento CE) 1107/2009: Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- Regolamento (CE) n. 1829/2003: Alimenti e mangimi OGM
- Direttiva 2001/18/CE: Emissione deliberata nell'ambiente di OGM
- Regolamento (CE) n. 1831/2003: Additivi destinati all'alimentazione animale
- Regolamento (CE) n. 2065/2003: Aromatizzanti di affumicatura
- Regolamento (CE) n. 1331/2008: Procedura autorizzazione additivi, enzimi e aromi alimentari
- Regolamento (UE) 2015/2283: Relativo ai nuovi alimenti
Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231/1 del 06.09.2019).
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