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APE: Sanzioni e Validità contratti compravendita immobiliare

APE Sanzioni e Validit  contratti compravendita immobiliare

APE: Sanzioni e Validità contratti compravendita immobiliare

ID 13416 | 26.04.2021 / Documento completo allegato

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 all'Art. 15 prevede sanzioni inerenti violazioni dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). La documento allegato, è illustrata la timeline dell'evoluzione del Decreto in relazione alla Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestazione di Prestazione Energetica) di cui agli Art. 6 e 15 di nuova costruzione e sanzioni in merito.

Evoluzione del D.Lgs. n. 192/2005

 1.  Testo Art. 6 e 15 Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (nativo)

 2.  Testo Art. 6 e 15 Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 alla data del 05.06.2013.

Il particolare le sanzioni inizialmente previste nel 2005 dall'Art. 15 Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sono state sostituite nel 2013 dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 (G.U. n. 130 del 05.06.2013).

Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 (G.U. n. 130 del 05.06.2013) convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013, n. 90 (G.U. n. 181 del 03.08.2013) è stato emanato per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga.

Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 all'Art. 12 ha sostituito l'articolo 15 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 che risulta così formulato alla data del 05.06.2013 (entrata in vigore):

 3.  Testo Art. 6 e 15 Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (data notizia)

L'introduzione del comma 3-bis all'Art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ha previsto quindi che decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12 (Decreto 26 giugno 2015 entrato in bvigore il 1° ottobre 2015 - ndr), l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti.

La Legge di conversione Legge 3 agosto 2013, n. 90 (G.U. n. 181 del  03.08.2013) del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 G.U. n. 130 del 05.05.2013) introduceva il comma 3-bis all'Art. 6 e quindi dal 4 agosto 2013 fino al 22 dicembre 2013 (entrata in vigore del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145) la mancata allegazione dell’A.P.E. comportava la nullità del contratto stipulato. Si trattava di una sanzione del tutto sproporzionata rispetto all’importanza della violazione. Nullità del contratto, infatti, significa che l’acquirente, pur avendo pagato il prezzo, non è proprietario dell’immobile che ha acquistato. Significa anche che l’ipoteca eventualmente iscritta a favore della banca che ha finanziato l’acquisto non ha alcun valore. Una sanzione così irragionevole ostacolava seriamente la contrattazione immobiliare.

Il legislatore ha modificato il comma 3 e abrogato il comma 3-bis dell'Art. 6 con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (GU n.300 del 23.12.2013) convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9 (GU n. 43 del 21.02.2014) (in vigore dal 23 dicembre 2013).

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 relativo alle Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione è stato, quindi, riformulato dal Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 nell'Art. 6 con un nuovo comma 3 ed abrogazione del comma 3-bis (alla data del 23.12.2013 di entrata in vigore del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (GU n.300 del 23.12.2013).

APE Timeline

In sintesi

Sanzioni 

Sanzioni amministrative per il professionista certificatore energetico

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Sanzioni per chi non produce attestato di prestazione energetica nelle vendite immobiliari

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Sanzioni per chi non produce attestato di prestazione energetica nelle locazioni

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Sanzioni per chi non produce attestato di prestazione energetica negli annunci di locazione e vendita immobiliare

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Compravendite

Il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (G.U. n. 130 del 05.06.2013) convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013, n. 90 (G.U. n. 181 del  03.08.2013) ha sostituito l'Art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ed  ha previsto che l'Attestato di Prestazione Energetica debba essere allegato agli atti di compravendita o di trasferimento a titolo oneroso (per esempio la permuta, il conferimento in società, etc.).

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione

- e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- è allegata copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi', tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari.

APE Contratti

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari.

Quindi in caso di mancata allegazione dell'attestato, o di mancata menzione della consegna, le parti sono punite con la sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, dovuti in solido e in parti uguali. La sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Norme regionali

La legislazione nazionale e quella regionale trovano intreccio in materia di APE.
Le regioni, oltre a propri sistemi locali per il rilascio dell'attestato, prevedono in molti casi proprie regole per esclusioni e sanzioni.
Vedasi.

Conclusioni

L’APE deve essere allegata al Contratto, ad esempio un notaio che esercita un controllo formale (non tecnico) del documento, non può in teoria rifiutarsi di ricevere l'atto, ma deve informare delle conseguenze civilistiche e delle sanzioni previste. La mancata allegazione, infatti, comporta non la nullità del contratto ma una sanzione amministrativa da 3.0000 a 18.000 euro, che le parti devono pagare in solido. Stessa sanzione è prevista in caso di omessa dichiarazione nel contratto.
...

segue in allegato

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