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Rumore: Capitolato per l'acquisto di una macchina e scheda EN ISO 11690-1

Rumore EN ISO 11690 1

Rumore: Capitolato per l'acquisto di una macchina e scheda EN ISO 11690-1

ID 13024 Rev. 0.0 del 07.03.2021 / Documento allegato e Scheda ISO 11690-1:2020

Il presente elaborato fornisce un documento scheda dati compilabile, d'immediato utilizzo al datore di lavoro che intenda acquistare un macchinario, così da valutarne l'emissione di rumore ambientale.

Ogni macchina rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo. Il Fabbricante è soggetto a tale obbligo per poter immettere sul mercato e mettere in servizio il prodotto.

L’articolo 5 della Direttiva 2006/42/CE Macchine impone al Fabbricante l’obbligo del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) indicati dall'allegato I prima immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina.

Direttiva 2006/42/CE Macchine

Articolo 5 Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicate dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da alter direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste alter direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

Per il rumore esiste un RESS specifico (1.5.8) nell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE Macchine, ma l’obbligo di riportare i risultati ottenuti in termini di riduzione del rischio e valori misurati viene indicato anche al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I.

Allegato I Direttiva 2006/42/CE

1.5.8. Rumore

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.

Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
[…]
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
[…]
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione Acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, nel caso della Direttiva 2006/42/CE Macchine il D.lgs. 17/2010.

D.lgs 81/2008

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
[...]

EN ISO 11690-1:2020 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore”

La norma EN ISO 11690-1:2020 riporta una serie di raccomandazioni/verifiche che il Datore di Lavoro può effettuare prima di acquistare il macchinario.

La scheda seguente è un esempio dei controlli da effettuare basata sulla norma EN ISO 11690-1:2020.

EN ISO 11690-1:2020 “Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:2020)”

Data entrata in vigore: 18 novembre 2020

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN ISO 11690-1:2021 entrata in vigore il 21 gennaio 2021.

Tabella verifica EN ISO 11690 1

...

Segue in allegato (Documento di lavoro e scheda verifica dati in allegato)

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 07.03.2021 --- Certifico Srl

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