Relazione annuale ADR: entro il mese di febbraio dell’anno successivo
Circolare Prot. n. 10898 DIV 3/E del 5 aprile 2011
Oggetto: Consulente al trasporto di merci pericolose - Relazione annuale - Modifica della circolare A/9 del 6 marzo 2000.
La Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10), emanata in attuazione del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40, prescrive che entro il 31 dicembre di ogni anno il Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose debba consegnare la relazione annuale riferita all’attività di trasporto di merci pericolose dell’impresa presso cui opera.
In proposito le Associazioni di categoria hanno segnalato la difficoltà di raccogliere i dati necessari per la redazione della relazione annuale entro la data succitata.
Pertanto, al fine di corrispondere alle esigenze delle Aziende del settore, tenuto conto che il D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 35, emanato in sostruzione del D.L.vo n. 40/2000, al comma 5 dell’articolo 11 prescrive che il Consulente alla sicurezza rediga la relazione annuale entro sessanta giorni dalla nomina e successivamente con cadenza annuale, il termine “entro il 31 dicembre di ogni anno”, indicato al punto “3.1 Obblighi derivanti da attività ordinaria” della Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) è sostituito con “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.
Circolare Prot. n. 10898 DIV 3/E del 5 aprile 2011
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