Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19
Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
(GU n.48 del 26.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto l’adeguamento della normativa nazionale ai fini dell’applicazione dei regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l’ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.
3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
(GU n.248 del 24-10-2005 - SO n. 169)
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